Partecipazione asta senza incanto senza essere presente

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  • Ultimo messaggio 19 novembre 2018
kikkolesma pubblicato 16 novembre 2018

 Buongiorno,

volevo chiedere un chiarimento sulla modialità di partecipazione ad un'asta immobiliare senza incanto.

L'offerta e' presentata da due offerenti che nel caso di aggiudicazione dell'immobile si intesterebbero lo stesso in parti uguali.

I due offerenti non sono sposati.

All'asta può partecipare un solo offerente in quanto l'altro offerente (per motivi giustificati) non può essere presente.

Qualora l'offerente assente delegasse (mediante scrittura privata) l'offerente presente all'asta, quest'ultimo può procedere ai rilanci.

Grazie.

Federico

inexecutivis pubblicato 19 novembre 2018

Invero, l’art. 571 c.p.c., a differenza dell’art. 579 comma 2 c.p.c. (secondo il quale le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale), sancisce che le offerte di acquisto debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore legale.

Questo vuol dire che mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (infatti, la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).

La Corte di Cassazione si è più volte espressa in questi termini Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951 la quale ha ribadito che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita”.

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