Partecipazione all'asta del coerede

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  • Ultimo messaggio 06 febbraio 2022
laurettadc pubblicato 31 gennaio 2022

Siamo in presenza di 8 coeredi e di un immobile sul quale è stata chiesta la divisione giudiziale, su cui gravano peraltro, per due sole quote, delle ipoteche. Nessuno dei comunisti ha richiesto inizialmente l'assegnazione ex art. 720. Il giudice quindi ha disposto la vendita all'asta. Il valore del bene inizialmente stimato con perizia CTU è 78.000€. il valore a base d'asta, dopo una prima vendita andata deserta, è pari a 44.000€, con offerta minima 33.000€. Uno dei coeredi ci sta ripensando, e sarebbe disposto a tornare sui suoi passi e acquistare l'immobile. La prima domanda quindi è: assodato che in ogni caso fino alla effettiva vendita possa presentare istanza ex 720cc, può invece partecipare all'asta approfittando quindi del minor prezzo attuale (facendo un'offerta del minimo d'asta di 33.000)? O è obbligato a richiedere l'assegnazione, al valore di stima del bene (e quindi a riscattare tutte le quote fino a concorrenza del valore stimato di 78.000)? Se dunque potesse, parteciperebbe all'incanto per aggiudicarsi l'immobile. Ma in tal caso, il valore ormai ridotto delle quote dei due comproprietari gravate da ipoteca, in che modo possono soddisfare i creditori ipotecari, tenuto conto che il valore si è praticamente deprezzato della metà? Grazie

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inexecutivis pubblicato 03 febbraio 2022

Nel giudizio di divisione il comproprietario ha la possibilità di chiedere ed ottenere, ai sensi dell’art. 720 c.c., l’attribuzione dell’intero previo versamento del valore delle altre quote.

Quello contemplato dall'art. 720 è un vero e proprio diritto potestativo del comproprietario, rispetto al quale le altre parti del giudizio versano in una condizione di mera soggezione, tale per cui, disposta la vendita dell’intero, questa andrebbe revocata, ove vi fosse domanda di assegnazione di uno dei comproprietari (Cass. civ., sez. II, 14 maggio 2008, n. 12119).

Il comproprietario non è tenuto a versare l’intero prezzo, ma solo la quota parte corrispondente al valore delle quote di cui ottiene il trasferimento in proprio favore. È comunque tenuto al versamento delle spese del giudizio di divisione in proporzione alla sua quota. In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sezII, 8 ottobre 2013, n. 22903).

Ciò detto, riteniamo che il valore di assegnazione sia quello della vendita e non quello di stima, poiché non si vede per quale ragione il comproprietario debba subire un trattamento meno favorevole di quello di un qualunque offerente o del creditore che formuli una istanza di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c..

Del resto, il comproprietario potrebbe anche decidere di partecipare alla vendita, poiché il divieto di presentare offerte di acquisto vale, a norma dell’art. 571 c.p.c., per il solo debitore.

laurettadc pubblicato 04 febbraio 2022

Grazie, ho solo qualche dubbio sull'estensione per analogia delle disciplina dell'esecuzione forzata alla ordinaria divisione giudiziale.

Buona gironata, grazie ancora.

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

Non vi sono problemi da questo punto di vista, poichè il divieto per il debitore di partecipare alla vendita, stabilito dall'art. 571 cpc, e norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica ex art. 14 preleggi.

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