parcella dell'avvocato Commissario liquidatore NON delegato alla vendita

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  • Ultimo messaggio 08 giugno 2017
sparrows81 pubblicato 05 giugno 2017

Salve,

volevo chiedere, nel caso di liquidazione coatta in cui oltre al referente alla vendita viene nominata la figura dell'avvocato commissario liquidatore, quest'ultimo in caso di aggiudicazione dell'asta deve ricevere qualcosa dall'aggiudicatario?

E nel caso di necessità di sgombero dell'immobile occupato senza alcun titolo opponibile è opportuno coinvolegere direttamente lui?

inexecutivis pubblicato 08 giugno 2017

In ordine al primo questo riteniamo di dover rispondere negativamente, poiché il commissario liquidatore riceve il compenso dalla procedura, e non trovano applicazione nei suoi confronti le previsioni di cui al dm 227/2015, che si riferiscono ai soli professionisti delegati alle vendite esecutive individuali.

Quanto all’ordine di liberazione, non riteniamo che la vendita del bene in ambito fallimentare possa essere di ostacolo alla pronuncia dell’ordine di liberazione ove quella vendita si svolga secondo le norme del codice di procedura civile. Trib. Reggio Emilia Sez. fall., Ord., 26/10/2013 e Trib. Pescara Sez. Fall. Ord. 03/06/2016, hanno (secondo noi condivisibilmente) ammesso la piena compatibilità dell’ordine di liberazione di cui all’art. 560, comma terzo, c.p.c., con le procedure concorsuali.

L’art. 107 comma 2 l.fall. consente infatti che le vendite dei beni immobili in sede fallimentare possano avvenire secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e certamente l’art. 560, comma 3 c.p.c. è norma del codice di rito compatibile con la liquidazione fallimentare. Anzi, si è aggiunto, la sua applicazione alle vendite fallimentari è doverosa in quanto essa garantisce l’efficienza del procedimento di liquidazione, fine ultimo a presidio del quale essa è stata concepita.

Del resto, nessuno dubita del fatto che la previsione operi nei casi in cui il Curatore decida di proseguire la vendita di un cespite ricompreso nel fallimento in sede esecutiva ex art. 107 l.fall., oppure nei casi in cui, trattandosi di esecuzione individuale promossa in danno del fallito prima della dichiarazione di fallimento da un istituto di credito titolare di credito fondiario, l’esecuzione prosegua (in deroga all’art. 51 l.fall.) nonostante l’intervenuta dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 41 comma 2 del testo unico bancario.

Dunque, se l’art. 560 comma terzo può e deve trovare applicazione anche in sede concorsuale, e se l’adozione dell’ordine di liberazione deve essere emesso, al più tardi, al momento dell’aggiudicazione, riteniamo che questo debba avvenire anche nelle vendite fallimentari, senza che la previsione di cui all’art. 47 comma 2 l.fall. (per le motivazioni che i richiamai arresti giurisprudenziali hanno esplicitato) possa fungere da impedimento.

 

Aggiungiamo che recentemente il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 13 ottobre 2016, ha ritenuto che l’ordine di liberazione possa essere emesso anche ove la vendita del bene in sede fallimentare si svolga senza far riferimento alle norme del codice di procedure civile, ma semplicemente attraverso il ricorso a procedure competitive.

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