In ordine alla possibilità di ottenere la disponibilità dell’immobile prima del decreto di trasferimento, osserviamo che la soluzione potrebbe essere quella di chiedere al Giudice di essere nominati custode del bene.
La soluzione è particolarmente vantaggiosa quando l’immobile è libero, poiché non è necessario attendere che il custode lo consegni, e può anche esserlo quando l’immobile è occupato da terzi senza titolo opponibile, e l’aggiudicatario ha le competenze necessarie per curare la pronta esecuzione dell’ordine di liberazione eventualmente adottato dal Giudice ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c.
Si tratta, peraltro, di scelta che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poiché che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.
L’inconveniente è rappresentato dal fatto che il custode ha doveri di amministrazione e gestione della cosa (l’art. 560, ultimo comma, c.p.c. attribuisce al custode il compito di “amministrazione e gestione” del bene pignorato affidato alla sua custodia; stessa disposizione si rinviene nell’art. 65 c.p.c.), cui sono connessi i relativi profili di responsabilità (ai sensi dell’art. 67, comma secondo, c.p.c. il custode è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia).
Esiste poi la previsione di cui all’art. 2051 c.c., che sancisce, in generale, la responsabilità del custode da cosa in custodia.
Una precisazione ci sembra doverosa in materia. Le norme che sulla responsabilità e sui doveri del custode nell’ambito della procedura esecutiva sono norme funzionali alla salvaguardia del cespite in funzione della sua migliore collocazione sul mercato; esse, pertanto servono a garantire le migliori condizioni di acquisto in capo all’aggiudicatario. È evidente, pertanto, che quando custode è l’aggiudicatario medesimo, queste disposizioni hanno perso gran parte della loro funzione.
Tuttavia, profili di responsabilità permangono con riferimento ai danni che la cosa in custodia può cagionare a terzi. Si pensi, ad esempio, ad un pericolo di crollo.
In definitiva, se si stima che i doveri connessi alla custodia potrebbero, in relazione ai profili che abbiamo riassunto, essere particolarmente impegnativi, è bene ponderare la cosa.
Quanto alle modalità della richiesta, può essere depositata in cancelleria una semplice istanza in cui il richiedente, rappresentando di essere aggiudicatario, di aver versato il saldo prezzo e che il bene non è occupato da terzi in forza di titolo opponibile alla procedura, chiede al Giudice di essere nominato custode ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80.