Il pagamento diretto ex art. 41 TUB riguarda solo la sorte del credito oppure anche le spese legali dell'intervento nell'esecuzione immobiliare?
Il pagamento diretto ex art. 41 TUB riguarda solo la sorte del credito oppure anche le spese legali dell'intervento nell'esecuzione immobiliare?
A nostro avviso, il pagamento diretto di cui all’art. 41 tub comprende anche le spese legali di intervento, a meno che il creditore fondiario non abbia iniziato la procedura esecutiva dopo l’intervenuta dichiarazione di fallimento.
L’art. 41 comma quarto del d.lgs. n. 385/1993 prevede che “Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.
La norma impone evidentemente di intendersi sulla nozione di “complessivo credito”. L’espressione, infatti, se interpretata letteralmente imporrebbe di attribuire all’istituto di credito in via immediata tutte le somme allo stesso dovute, tanto in via ipotecaria quanto in via chirografaria.
In giurisprudenza tuttavia si preferisce un’interpretazione meno rigorosa, secondo la quale il versamento diretto riguarda la sola quota di credito garantita dall’ipoteca di primo grado, quota di credito che comprende, oltre al capitale, anche gli interessi determinati a norma dell’art. 2855 c.c. (Così Trib. Roma, 26.7.2005).
Questo orientamento ci pare condivisibile, in quanto il versamento diretto in favore del creditore fondiario costituisce, secondo l’unanime convincimento dottrinario, una ipotesi di privilegio processuale che in quanto tale non può produrre effetti che vanno oltre il privilegio sostanziale dallo stesso goduto; si tratta cioè di una attribuzione provvisoria, e quindi è del tutto inutile riconoscere al creditore fondiario somme che certamente non gli spetteranno in sede di definitiva distribuzione del ricavato.
Ora, poiché gli accessori del credito ne mutuano la natura (privilegiata o chirografaria), le spese legali avranno quantomeno natura privilegiata, se non addirittura prededucibile ex art. 2770 e 2777 c.c. ove il creditore fondiario sia il procedente.
Quanto sin qui detto, tuttavia, riteniamo non valga quando l’azione esecutiva sia stata introdotta dopo la dichiarazione di fallimento. In questo caso, infatti, il creditore fondiario per riscuotere il credito può semplicemente insinuarsi al passivo presentando personalmente la domanda senza l’assistenza di un difensore. Se invece decide, per garantirsi l’attribuzione diretta e provvisoria del ricavato, di agire esecutivamente ex art. 41 tub, ne sosterrà le spese (ivi comprese quelle del difensore), ma di esse non potrà certo chiedere il rimborso alla massa.