pagamento delle spese arretrate se nel bilancio compaiono acconti versati dall'esecutato

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  • Ultimo messaggio 09 maggio 2018
lmilani pubblicato 06 maggio 2018

Buongiorno, Vi chiedo cortesemente se, dopo essermi aggiudicato all'asta degli immobili, devo pagare l'intera quota dell'anno in corso e di quello precedente senza tenere conto di eventuali acconti che compaiono in bilancio versati dall'esecutato. L'Amministratore mi ha risposto che devo pagare l'intera somma perchè gli acconti versati si riferiscono al debito pregresso degli anni indietro; perciò io devo versare l'intera cifra senza considerare gli acconti versati e segnati nel bilancio.

Vi ringrazio e saluto cordialmente

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inexecutivis pubblicato 09 maggio 2018

Il tema posto nella domanda formulata è sostanzialmente quello della imputazione dei pagamenti parziali eseguiti dal condomino moroso.

A questo proposito occorre avere riguardo all’art. 1193 c.c., a mente del quale “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”.

Quindi, in primo luogo, occorre verificare se, nel momento in cui il condomino ha pagato, ha dichiarato quale annualità intendeva estinguere, in tutto o in parte. In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, a mente della quale “In materia di condominio negli edifici, il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali, può imputarlo ai debiti per singoli esercizi e può escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati. (Cass. 28/02/2013, n. 5038).

Se questa dichiarazione manca, intervengono i criteri legali di imputazione previsti dal successivo comma 2 del citato art. 1193 c.c., ai sensi del quale “In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

Dunque, venendo alla risposta alla sua domanda, poiché i debiti condominiali di cui ci ha parlato sono tutti scaduti e, verosimilmente, ugualmente garantiti ed ugualmente onerosi per il debitore, il pagamento parziale eseguito andrà imputato all’annualità più vecchia.

inexecutivis pubblicato 09 maggio 2018

Per rispondere compiutamente alla domanda è necessario riferire alcune coordinate normative preliminari.

Il diritto di abitazione un diritto reale è disciplinato dagli artt. 1022 e ss c.c., a mente del quale “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.

Inoltre, ai fini che qui interessano, ai sensi del successivo art. art. 1026 c.c. le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.

Orbene, poiché ai sensi dell’art. 2643, comma primo, n. 4 c.c., i contratti che costituiscono o modificano (tra gli altri) il diritto di abitazione sono soggetti a trascrizione, la conseguenza sarà che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2644, 2914, 2915 e 2919 c.c., il diritto di abitazione, se trascritto in data successiva al pignoramento (o all’ipoteca), sarà inopponibile all’aggiudicatario.

In particolare, poi, ai sensi dell’art. 2812 c.c., il diritto di abitazione (come le servitù, il diritto di usufrutto e di uso), di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca, si estingue con l’espropriazione del fondo ed il titolare del diritto è ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato con un diritto di preferenza rispetto ad altri creditori. In questo casi è opportuno che nel decreto di trasferimento sia dato conto dell’intervenuta estinzione del diritto di abitazione. Questa precisazione consentirà di annotare, a margine della trascrizione del diritto di abitazione, l’intervenuta estinzione.

In caso contrario (ove cioè il diritto di abitazione sia stato trascritto in data antecedente al pignoramento, o all’ipoteca), la proprietà del bene pignorato verrà trasferita come gravata dal diritto di abitazione e gli atti espropriativi non possono pregiudicare il titolare dello stesso.

Fatta questa premessa, e venendo alla domanda formulata, osserviamo che per verificare se, il diritto di abitazione, anche se trascritto nello stesso giorno in cui è stata iscritta l’ipoteca, è stato trascritto prima o dopo di questa.

Invero, un ordine di priorità temporale esiste anche con riferimento alla formalità eseguite nello stesso giorno, in quanto ogni trascrizione, oltre alla data ed al numero di registro generale e particolare, contiene anche un numero di presentazione.

Lo si ricava agevolmente dalla lettura dell’art. 2678 c.c., a mente del quale “Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione”.

Dunque, per stabilire, tra due formalità eseguite nello stesso giorno, quale si cronologicamente precedente, è sufficiente guardare il numero di presentazione, sicché ad esempio, se la iscrizione ipotecaria reca il numero di presentazione 25, e la trascrizione del diritto di abitazione porta il n. 26, essa non è opponibile al creditore ipotecario.

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