inexecutivis
pubblicato
11 agosto 2017
- Ultima modifica 11 agosto 2017
Per rispondere alla domanda formulata a nostro avviso occorre muovere dalla premessa per cui secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza in tema di esecuzione forzata il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272), sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).
Dunque, se così è, fino al momento del decreto di trasferimento i canoni di locazione (che ai sensi dell’art. 820, comma terzo c.c. sono frutti civili della cosa, cui il pignoramento si estende in forza dell’art. 2912 c.c.) devono essere versati, e ciò anche ove si tratti di locazione stipulata dal custode dietro autorizzazione del Giudice ai sensi dell’art. 560, comma secondo c.p.c. Invero, come osservato dalla giurisprudenza (Cass. 28.9.2010, n. 20341) dette locazioni cessano con il trasferimento dell’immobile.