Ordine liberazione

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  • Ultimo messaggio 09 dicembre 2017
benedettigioia pubblicato 01 dicembre 2017

Buongiorno, in data 15 dicembre 2016 mi sono aggiudicata una casa all’asta occupata dal debitore. A giugno 2017 è stata emesso l’ordine di liberazione con effetto immediato.L’avvocato incaricato dall’istituto delle vendite non ha attuato l’ordine e continua a dare proroghe all’esecutato. Nel frattempo l’esecutato ha fatto ingenti danni all’immobile( demolizione di alcuni muri e abbattimento alberi che sono stati portati altrove )Ho avvisato, con tanto di foto, sia il custode giudiziario che l’avvocato, chiedendo che prendano provvedimenti di qualsiasi tipo per evitare ulteriori danni. La risposta è stata che loro non possono fare null.. il decreto di trasferimento è stato registrato il 2 di novembre, sono in possesso.
Come posso fare per eliberare l’immobile, visto che l’istituto delle vendite e l’avvocato da loro incaricato sono tutt’ora disinteressati di tutto ciò e di chi è la responsabilità dei danni subiti e la ritardata liberazione? Grazie per le eventuali risposte.

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inexecutivis pubblicato 03 dicembre 2017

Rispondiamo alla domanda richiamando preliminarmente i dati normativi che consentono di affrontare il caso da lei prospettato.
Ai sensi dell’art. 65 c.p.c., compito del custode è quello di conservare ed amministrare i beni sequestrati o pignorati.
Analoga disposizione si rinviene nell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., che attribuisce al custode il compito di “amministrazione e gestione” del bene pignorato affidato alla sua custodia.
Egli, inoltre, ai sensi dell’art. 67, comma secondo, c.p.c. è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
Aggiungiamo, infine, che ai sensi dell’art. 388, comma quinto, c.p., il custode che rifiuti, ometta o ritardi indebitamente il compimento di un atto del suo ufficio (e tale è certamente la esecuzione dell’ordine di liberazione, ai sensi dell’art. 560, comma quarto, c.p.c.) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 516 euro”.
Quindi, certamente, il custode può essere chiamato a rispondere del danno arrecato alla cosa in custodia, e del danno derivante dalla ritardata esecuzione dell’ordine di liberazione, sia sotto un profilo civile che sul versante penale.
Detto questo, per quanto riguarda i danni all’immobile, affinché il custode sia chiamato a rispondere è necessario che egli possa esercitare di fatto un potere di controllo sul bene, (potere che viene meno allorquando il debitore permane nella disponibilità del fabbricato). In questi casi ci sembra corretta la prevalente opinione dottrinaria, secondo la quale i danni arrecati all’immobile dal debitore che occupi il medesimo non possono ascriversi alla responsabilità del custode, in quanto non è identificabile il capo a questi una condotta esigibile, capace di evitarli. Detto altrimenti, è difficile ipotizzare quale iniziativa il custode avrebbe potuto adottare per evitare che il debitore, nel lasciare l’immobile, lo danneggi.
Questi concetti sono stati più volte espressi dalla Corte di Cassazione in tema di locazione, laddove si è affermato ad esempio che “poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico, sostituibile senza necessità di interventi demolitori sui muri. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015).
Venendo al suo caso osserviamo quanto segue.
Il custode potrà certamente essere chiamato a rispondere dei danni da ritardato rilascio (danno consistente nel ritardo con cui l’aggiudicatario ha conseguito la disponibilità dell’immobile).
Quanto ai danni all’immobile, la responsabilità del custode non può essere desunta di per sé dal ritardo con il quale ha eseguito l’ordine di liberazione. Non è detto che il debitore, ove fosse stato costretto a lasciare prima l’appartamento, si sarebbe astenuto dal compimento degli atti vandalici che ha posto in essere.
I suggerimenti che infine ci sentiamo di offrirle sono i seguenti.
In primo luogo diffidi formalmente (a mezzo pec o raccomandata ar) il custode ad attuare l’ordine di liberazione, avvertendolo espressamente che in difetto agirà giudizialmente per far valere la sua responsabilità civile e penale ai sensi delle norme che le abbiamo ricordato.
Se l’inerzia dovesse persistere potrà conseguire (a sue spese) la disponibilità dell’immobile mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

benedettigioia pubblicato 07 dicembre 2017

Grazie per la risposta. Ho mandato un’invito formale al custode giudiziario il quale mi ha chiamata dicendomi che la settimana prossima mi farà avere le chiavi dell’immobile. Però nel frattempo l’esecutato oltre a demolire un locale di pertinenza alla taverna e abbattere circa 100 alberi, che poi ha portato via, ha anche smontato e portato via il cancello carraio della proprietà. Ho mandato una Pec al custode avvisandolo ma a quanto pare è inerte. In questo caso, visto che i danni continuano dal 18/11/2017, ( prima Pec inviata da me per informare il custode di quanto stava accadendo)chi è responsabile e cosa posso fare per poter tutelare quanto da me acquistato?

inexecutivis pubblicato 09 dicembre 2017

La tipologia di danni causati ci sembra acrivibile anche alla resposnabilità del custode. infatti si tratta di danneggiamenti per commettere i quali occorre un sufficiente lasso di tempo. Dunque è ragionevole ritenere che di essi il custode sia responsabile in via solidela con il proprietario.

Ceramente, il tutto dovrà passare attraverso lo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale tutto ciò andrà dimostrato.

benedettigioia pubblicato 09 dicembre 2017

Grazie, siete stati veramente gentilissimi. Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 09 dicembre 2017

Grazie a lei.

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