Ordine di rilascio in presenza di minori

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  • Ultimo messaggio 16 novembre 2020
chiedoconsiglio pubblicato 15 novembre 2020

Buongiorno,

vorrei partecipare ad un'asta per vendita di immobile nel cui avviso si riporta:

- Custode Giudiziario: non nominato

- Disponibilità del bene: in uso ad uno dei comproprietari, così che l'alloggio verrà trasferito come libero da persone

Sono venuto a conoscenza che l'immobile oggetto della vendita è attualmente abitato, oltre che da uno dei comproprietari, anche da una convivente e relativo figlio in età minorile, tutti e tre temo abbiano la residenza presso l'immobile oggetto dell'asta.

Non avendo conoscenza della giurisprudenza relativa alla liberazione immobile aggiudicato all'asta, leggendo su internet vedo che la via più sempplice è attuare l'ordine di liberazione a seguito del decreto di trasferimento. Ho quindi contattato il Professionista Delegato il quale mi risponde che "si tratta di un ordine di rilascio nella disponibilità dell’aggiudicatario, eseguito a cura del Custode".

1) Sapreste chiarirmi la differenza tra "ordine di liberazione" e "ordine di rilascio"?

2) Supponendo che riuscissi ad aggiudicarmi l'asta, quali sarebbero i passi successivi per arrivare alla liberazione dell'immobile e orientativamente con quali tempistiche?

3) Considerato che l'immobile è residenza di un minore e che i due attuali abitanti sono in età fertile (scusate la franchezza ma devo considerare la peggiore delle ipotesi circa la liberazione del bene), troverei qualche difficoltà nell'ottenere la liberazione dell'immobile? 

Grazie e complimenti per il forum.

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inexecutivis pubblicato 16 novembre 2020

Per rispondere all’interrogativo formulato occorre muovere dalla premessa per cui l’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68 … Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Al di là delle innumerevoli questioni interpretative che la norma pone, l’opinione prevalente è quella per cui la novità più importante risiede nel fatto che alla liberazione dell’immobile il custode non prevede più automaticamente, salvo che l’aggiudicatario non lo dispensi, ma solo su espresso impulso dell’aggiudicatario.

Quanto ai tempi, la liberazione dell’immobile abitato dal debitore può avvenire solo dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, in un tempo compreso tra i 60 ed i 120 giorni successivi all’istanza dell’aggiudicatario.

A questo punto, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di chiedere che della liberazione dell’immobile si occupi la procedura già in sede di presentazione dell’offerta di acquisto.

chiedoconsiglio pubblicato 16 novembre 2020

Vi ringrazio per la celere risposta, ma considerato che l'immobile è residenza di un minore, troverei qualche difficoltà nell'ottenere la liberazione dell'immobile? 

saluti.

inexecutivis pubblicato 16 novembre 2020

La presenza di minori non è di ostacolo alla liberazione.

Invero, in questi casi il custode comunicherà per iscritto ai competenti Servizi Sociali:

il provvedimento di liberazione, descrivendo le condizioni economico – familiari degli occupanti e ogni altra circostanza utile all’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni;

la data fissata per l’acquisizione del possesso da parte del Custode, invitando i medesimi, ove ritenuto necessario, ad essere presenti e ad adottare le misure ritenuta necessarie ed opportune anche ai sensi dell’art. 403 c.c..

Infatti, ai sensi dell’art. 128 d.lgs 31.3.1998, per servizi sociali “si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”, e che ai sensi del successivo art. 132, sono trasferite ai comuni i servizi sociali relativi ai minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose, ai giovani, agli anziani;, alla famiglia, ai portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi, ai tossicodipendenti e alcooldipendenti, agli invalidi civili.

chiedoconsiglio pubblicato 16 novembre 2020

Quindi capisco che per ottenere la liberazione dell'immobile, i servizi sociali debbano intervenire per tutalare il minore (casa popolare, etc), quindi presumo si debbano considerare ulteriori tempi per la liberazione ... corretto?

"La data fissata per l’acquisizione del possesso da parte del Custode": cosa significa questa frase? Nel nostro caso il custode non è stato nominato, quindi presumo sia l'attuale abitante nonchè comproprietaria e madre del minore (corretto?) che debba fissare una data per contattare i servizi sociali? corretto?

Al di là di tutti i tecnicismi e formalismi giuridici...se io mi aggiudico l'asta il 10 Aprile 2021, stante quanto sopra, dopo quanto è plausibile aspettarsi nella peggiore delle ipotesi la liberazione dell'immobile?

 

inexecutivis pubblicato 16 novembre 2020

Comprendiamo le difficoltà di confrontarsi con questi "tecnicismi", ma si tratta delle regole che disciplinano l'esecuzione.

Ad ogni buon conto, la presenza di minori non può rallentare la consegna. Certamente, i tempi entro i quali si procederà dipendono anche dalla solerzia del custode, che a nostro giudizio deve essere nominato per procedere alla consegna.

Ricordiamo infatti che ai senesi dell’art. 559, comma 4 c.p.c. il custode giudiziario deve essere nominato (al più tardi), in sostituzione del debitore esecutato, nel momento in cui ci si pronuncia l'ordinanza di vendita.

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