Quella del custode ci sembra una mezza verità.
Per comprende il perché occorre partire dai commi terzi e quarto dell'art. 560 c.p.c., (nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.
Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare (e qui il custode ha ragione), anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.
La norma dispone infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.
Come si vede:
1. l'ordine di liberazione deve essere emesso, al più tardi, ad aggiudicazione intervenuta;
2. la sua attuazione non da' luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio, il che significa che:
A) non è necessaria la notifica del titolo esecutivo e del precetto e quindi, a monte, non è necessario fa apporre sull'ordine di liberazione la formula esecutiva;
B) non deve essere coinvolto l'ufficiale giudiziario;
C) non è necessaria la notifica del preavviso di rilascio di cui all'art. 608 c.p.c.;
D) il custode non ha la necessità di farsi assistere da un legale;
3) l'attuazione dell'ordine di liberazione prescinde dall'adozione del decreto di trasferimento, e dunque non si interrompe con esso;
4) la liberazione dell'immobile deve avvenire senza oneri per l'aggiudicatario, il che significa, evidentemente, a spese della procedura.
Infine, ove nell'immobile fossero presenti beni mobili, il secondo capoverso del medesimo art. 560, comma quarto, c.p.c., dispone che il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.
Così stando le cose, le modalità attraverso cui il custode deve agire, sono già scritte nell'ordine di liberazione, e poiché le modifiche che hanno portato nel 2016 all'attuale disciplina dello stesso sono stato introdotte all'insegna della semplificazione nell'interesse dell'aggiudicatario, il custode non deve far altro che recarsi presso il bene e sgomberarlo da persone e cose. Ove l'occupante rifiuti sarà suo preciso obbligo chiedere istruzioni al Giudice, ove non le abbia già ricevute.
Quanto ai tempi, (che all'aggiudicatario sono evidentemente la cosa che gli sta a cuore) ricordiamo che l'acquirente ha diritto alla immeditata consegna del bene nel momento in cui il decreto di trasferimento viene depositato presso la cancelleria, poiché è quello il momento in cui si determina il trasferimento della proprietà.
Così si esprime la giurisprudenza, secondo la quale Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).
Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che “Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).
Il suggerimento che ci sentiamo di offrire, è quello di chiedere al custode l'immediata consegna dell'immobile.