ORDINE DI LIBERAZIONE E CUSTODE DOPO AGGIUDICAZIONE

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  • Ultimo messaggio 22 maggio 2017
abalsa pubblicato 20 maggio 2017

Buongiorno, se possibile chiederei gentile risposta alle seguenti domande:

1) una volta avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il giudice è obbligato ad emettere contestuale ordine di liberazione?

2) in qualità di aggudicatario, ho il diritto di ricevere (o di richiedere) la copia degli atti di aggiudizazione e del contestuale ordine di liberazione?

3) Nel caso in cui l'esecutato sia custode del bene di cui era proprietario, la sua custodia viene automaticamente a cessare ad avvenuta aggiudicazione o debbo essere io, come aggiudicatario, a presentare istanza di sostituzione del custode?

4) Come e quando posso conoscere il nome del nuovo custode nel caso sia automatica la nuova nomina?

Tutto questo per capire se e quando potrò mai almeno visitare l'immobile di cui sono aggiudicatatrio non avendolo potuto visitare neppure prima proprio perchè occupato dall'esecutato che non si è mai reso reperibile, come custode, prima dell'asta.

Molte grazie e cordiali saluti.

inexecutivis pubblicato 22 maggio 2017

La risposta alle domande poste impone il riferimento preliminare ad alcuni dati normativi.

Ai sensi dell’art. 559, comma terzo, c.p.c., il Giudice dell’esecuzione emette l’ordine di liberazione, al più tardi, “quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile”. Dunque, il momento ullimo entro il quale deve essere emesso l’ordine di liberazione è quello dell’aggiudicazione.

In qualità di aggiudicatario (e prim’ancora in qualità di partecipante alla vendita) riteniamo che lei abbia tutto il diritto di ottenere sia copia del provvedimento di aggiudicazione (che sarà contenuto nel verbale di vendita) che dell’ordine di liberazione (che potrebbe già essere contenuto nell’ordinanza di vendita).

La custodia del bene, ove rimasta in capo al debitore esecutato non viene meno per effetto dell’aggiudicazione. A questo proposito ricordiamo che ai sensi dell’art. 559 c.p.c., il debitore con il pignoramento è costituito “custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso”. La medesima norma prevede che egli debba essere sostituito nella custodia, al più tardi, con l’ordinanza di vendita, a meno che il Giudice, “per la particolare natura” dei beni stessi, “ritenga che la sostituzione non abbia utilità”.

Se, com’è avvenuto nel suo caso, non fosse stato nominato un custode diverso dal debitore, l’aggiudicatario potrebbe chiedere al Giudice dell’esecuzione l’adozione dell’ordine di liberazione (ove non ancora pronunciato) e la nomina di un custode ai fini della sua esecuzione, nei modi di cui all’art. 560, comma quarto, c.p.c.

 

In alternativa, la disponibilità dell’immobile può essere conseguita attraverso una esecuzione per rilascio da intraprendere ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., sulla base del decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

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