ordine di liberazione dopo aggiudicazione locazione con nuovo acquirente

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  • Ultimo messaggio 30 novembre 2019
avv.38 pubblicato 19 novembre 2019

Buon pomeriggio. 

Vorrei un confronto su come meglio agire.

Preciso subito: esecuzione iniziata settembre 2016

Vendita all'asta di un immobile, abitato dal mio assistito e la moglie. 

L'immobile viene aggiudicato e il custode fa istanza affinchè il Giudice emetta ordine di liberazione. Viene emesso l'ordine di liberazione (scorsa settimana). Il custode mi contatta per consegna chiavi e mi invia comunicazione con la quale stabilòisce consegna immobila giorno 20 gennaio 2020.

L'acquirente dell'immobile vorrebbe locare agli attuali proprietari ed occupanti  (mio assistito e sua moglie) la casa acquistata all'asta. 

Secondo voi devo impugnare ex 617 cpc l'ordine di liberazione o contattare il custode spiegandogli la situazione affinchè lo stesso custode chieda al Giudice di revocare l'ordine di liberazione e consentire al mio assistito di rimanere nell'immobile fino all'emissione del decreto di trasferimento, in viertù del quale il nuovo proprietario potreà stipulare regolare contratto di locazione? 

Grazie

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inexecutivis pubblicato 23 novembre 2019

Rispondiamo all’interrogativo tracciando preliminarmente il perimetro normativo di riferimento.

Osserviamo a questo proposito che a nostro avviso la soluzione va cercata nell’art. 560 c.p.c., nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019; ciò in quanto il comma 4 del citato art. 4, prescrive che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Fatta questa premessa, osserviamo che il previgente art. 560 prescriveva al comma 3 che l’ordine di liberazione veniva attuato dal custode, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che l’aggiudicatario non lo esentasse.

A questo punto la soluzione più semplice è quella di ottenere dal nuovo proprietario una dichiarazione con cui si dispensa il custode dall’attuare l’ordine di liberazione impartito dal giudice.

In assenza di detta dichiarazione non è possibile impugnare l’ordine di liberazione poiché si tratta di provvedimento legittimamente adottato. Solo con la dichiarazione di cui abbiamo detto esso diviene “superfluo”.

lorussop3 pubblicato 26 novembre 2019

Salve, volevo chiedervi ad aggiudicazione di immobile da una esecuzione immobiliare, per la liberazione dell'immobile da cose e persone, il nuovo acquirente deve formulare istanza al giudice e/o al custode per chiedere la liberazione a cure e spese della procedura? se si, entro quanti giorni dalla data di aggiudicazione?

Grazie

inexecutivis pubblicato 30 novembre 2019

Rispondiamo al quesito formulato osservando che se il titolo in forza del quale l'occupante detiene l'immobile non è opponibile alla procedura l’acquirente ha diritto alla consegna del bene con la pronuncia del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione, poiché il decreto di trasferimento produce l’effetto traslativo dell’immobile.

Ergo, l’acquirente da quel momento consegue il diritto in base alla disciplina generale della vendita, applicabile anche alle procedure esecutive, posto che Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Il suggerimento è dunque quello di chiedere al custode la consegna del bene nel momento in cui verrà depositato in cancelleria il decreto d itrasferimento.

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