Buongiorno,
sono aggiudicatario di un bene proveniente da una divisione giudiziale dove uno dei 3 comproprietari è anche esecutato (4/6 proprietà).
In avviso di vendita era riportata evidenza che lo stato dell'immobile fosse "in corso di liberazione".
Successivamente alla richiesta di esecuzione di tale ordine di liberazione il custode rispondeva che "si dovrà provvedere a richiedere un nuovo ordine di liberazione ex art. 560 cpc solo dopo che sarà emesso il decreto di trasferimento."
In tutto ciò è intervenuto il "blocco degli sfratti" e il decreto di trasferimento contenente il nuovo ordine di liberazione, datato gennaio 2021, immagino ricada nell'ambito dell'articolo 40-quater dell'ultimo "decreto sostegni bis".
Volevo chiedere se secondo voi è giusto che questo tipo di procedura ricada nella fattispecie inquadrata dall'ex art. 560 cpc e se in qualche modo è possibile dare esecuzione al primo ordine di liberazione per non dover attendere il 31 dicembre 2021 per attivare lo sfratto.
Grazie