Ordine di liberazione - Divisione Giudiziale

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  • Ultimo messaggio 25 settembre 2021
uzonet pubblicato 21 maggio 2021

Buongiorno,

sono aggiudicatario di un bene proveniente da una divisione giudiziale dove uno dei 3 comproprietari è anche esecutato (4/6 proprietà).

In avviso di vendita era riportata evidenza che lo stato dell'immobile fosse "in corso di liberazione".

Successivamente alla richiesta di esecuzione di tale ordine di liberazione il custode rispondeva che "si dovrà provvedere a richiedere un nuovo ordine di liberazione ex art. 560 cpc solo dopo che sarà emesso il decreto di trasferimento."

In tutto ciò è intervenuto il "blocco degli sfratti" e il decreto di trasferimento contenente il nuovo ordine di liberazione, datato gennaio 2021, immagino ricada nell'ambito dell'articolo 40-quater dell'ultimo "decreto sostegni bis".

Volevo chiedere se secondo voi è giusto che questo tipo di procedura ricada nella fattispecie inquadrata dall'ex art. 560 cpc e se in qualche modo è possibile dare esecuzione al primo ordine di liberazione per non dover attendere il 31 dicembre 2021 per attivare lo sfratto.

Grazie

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inexecutivis pubblicato 22 maggio 2021

Purtroppo in base alle date che ci vengono indicate il nostro convincimento è che si debba attendere.

uzonet pubblicato 23 settembre 2021

Buongiorno,

riprendo il post di qualche mese fa alla luce della sentenza 128/2021 della Corte Costituzionale.

Ho contatto l'avvocato dell'IVG per la riassunzione del provvedimento di liberazione e mi è stato detto che la sentenza non riguarda il caso in oggetto.

Secondo voi è corretto?

Grazie

inexecutivis pubblicato 25 settembre 2021

L’affermazione dell’IVG è corretta.

Invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 22 giugno, pronunciandosi su questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’ulteriore proroga della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore prevista dall’art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata una prima volta, fino al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successivamente al 30 giugno 2021con l’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.

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