Ordine di liberazione - conduttore malato

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  • Ultimo messaggio 02 giugno 2018
martamagistrelli pubblicato 30 maggio 2018

Buona sera a tutti,

vorrei partecipare all'asta per un immobile il quale al momento è occupato da un soggetto moroso il quale risulta essere affetto da malattia. Durante la visita dell'immobile, una delle stanze dell'appartemento non era visitabile perchè (a detta del custode) il giudice così ha ordinato stante la presenza del soggetto malato.

Pochi giorni fa, sono stat informata del fatto che già prima del giorno della visita il giudice aveva emesso un ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.. Ora la mia domanda è:

 

1. considerato che l'ordine di liberazione è emesso dal giudice proprio per favorire la visita dell'immobile e la miglior vendita dello stesso, come è possibile che il giorno della visita l'accesso a metà dell'appartamento era interdetto a causa della presenza nella stanza del conduttore?

2. Inoltre, il giorno della visita ci era stato detto, in via informale, che il giudice aveva emesso una proroga alla permanenza di questo individuo a causa della malattia, come si sposa qesta presunta proroga con l'ordine di liberazione?

3. Infine, la proroga fino a 18 mesi prevista dalla legge in caso di soggetti sopra i 65 anni o gravemente malati, vale anche in caso di conduttore moroso?

 

Grazie mille

 

Marta

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martamagistrelli pubblicato 31 maggio 2018

nessuno? :)

inexecutivis pubblicato 02 giugno 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che i diritti di colui il quale occupa un immobile sine titulo sono recessivi rispetto agli interessi della procedura.

È ben possibile che, emesso l’ordine di liberazione, il Giudice dell’esecuzione disponga, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, un rinvio della sua attuazione.

Esso comunque, al più tardi, deve avvenire al momento del deposito del decreto di trasferimento, poiché in quel momento sorge in capo all’acquirente in diritto alla consegna del bene (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765), né subisce gli effetti della disciplina speciale in materia di sfratti (i cui rinvii non sono comunque previsti in caso di sfratto per morosità).

In ogni caso, eventuali rinvii non possono tradursi nel sacrificio del diritto di visita dell’immobile che l’art. 560, comma quinto, c.p.c. riconosce ai potenziali offerenti.

Peraltro, la disposizione appena citata si preoccupa della riservatezza degli interessati, non già degli occupanti, nel momento in cui prevede che “La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.12”.

Aggiungiamo infine che la disciplina del diritto di visita non muta anche ove il bene detenuto in forza di contratto di locazione opponibile alla procedura.

Invero, non cambia il fatto che la vendita abbia una funzione anche pubblicistica, in relazione al quale si giustifica la compressione del diritto del conduttore di godere dell’immobile, nei limiti in cui questo non determini un eccessivo sacrifico.

Si consideri inoltre, a questo proposito, che secondo la giurisprudenza “Il locatore, nonostante il silenzio del titolo, può far visitare la cosa locata, con le modalità di cui agli Usi localmente vigenti, al fine di potere stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, ovvero di vendere la cosa locata, ed il conduttore che opponga ingiustificati rifiuti all'effettuazione di tali visite incorre in un inadempimento che può costituire causa di risoluzione del contratto” (Cass. Sez. 3, n. 5147 del 17/09/1981).

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