Ordine di liberazione

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  • Ultimo messaggio 07 aprile 2022
sontulipan pubblicato 24 marzo 2022

Buongiorno,
vorrei sottoporre alla Vs attenzione quanto segue, chiedendo cortesemente qualche indicazione sulle modalità con cui procedere.

Rappresento:

  • A settembre ’21 di essermi aggiudicato un immobile occupato dall’esecutato e dalla sua famiglia  (procedura iniziata nel 2016) dichiarando  di intendere usufruire di agevolazione prima casa .  L’immobile-lotto UNICO-è una vecchia abitazione costituita da PT, 1P censito a magazzino e garage
  • Di essermi avvalso della facoltà, indicata nel verbale di aggiudicazione, di richiedere l’ordine di liberazione dell’immobile a cura e spese della procedura (come previsto da art 560 e 586 cpc).   Secondo quanto previsto nel verbale ho prodotto al custode specifica istanza entro il momento  del versamento del saldo prezzo e del deposito delle spese di trasferimento;
  • Di aver provveduto al saldo prezzo e al deposito delle spese ad Ottobre 2021;
  • Da una  ispezione rilevo che il decreto di trasferimento è stato emesso a metà novembre, registrato a metà febbraio, trascritto ad inizio marzo.

 

Mi sono rivolto al custode in varie riprese e di volta in volta ha prospettato slittamenti nei termini di consegna dell’immobile per svariati motivi: integrazione del decreto di trasferimento già emesso per mancata consegna dichiarazione agevolazione prima casa, covid, festività natalizie, errore nella presentazione modello Agenzia Entrate....

Il Delegato finalmente mi contatta per fissare appuntamento per la consegna delle chiavi e insiste affinchè l’incontro avvenga c/o proprio studio e non dove è ubicato l’immobile.

Chiedo espressamente di confermarmi che l’abitazione sia libera da persone e cose (un mio collega che abita a pochi passi dall’abitazione mi ha avvisato che non lo era).

A questo punto ammette che  mi consegnerebbe solo una parte delle chiavi.  Gli esecutati  pare abbiano trovato sistemazione altrove ma avrebbero lasciato l’anziana madre, credo parzialmente invalida, al primo piano con parte degli arredi.

Faccio presente che la signora faceva  (fa?) parte dello stato di famiglia degli esecutati.

Il custode mi informa che la signora deve restare lì, che occorrerà attendere altro tempo imprecisato per la liberazione.  Mi consiglia di occuparmi della liberazione con un legale.

Sto valutando di rivolgermi direttamente al giudice dell'e.i.  chiedendo l'attuazione dell’ordine di liberazione.   Non so se sia il modo corretto di procedere e in che termini prospettargli la questione (cosa fare presente e cosa no).  

Per favore, mi potreste dare qualche indicazione a proposito? Coinvolgo comunque il delegato nell'istanza di attuazione dell'ordine di liberazione mettendolo tra i destinatari o p.c. dell'istanza stessa o semplicemente gli invio una specifica diffida a provvedere alla consegna dell'immobile libero da cose e persone?

Quali tempistiche si prospettano per la liberazione dell’immobile?

Grazie infinite. Un saluto.  

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robertomartignone pubblicato 25 marzo 2022

Le classiche tempistiche di uno sfratto ...

inexecutivis pubblicato 28 marzo 2022

A nostro avviso il cmportamento del custode non è affatto corretto. Egli, come ci sembra di capire è stato investito dal giudice dell'esecuzione di attuare l'ordine di liberazione, il che si traduce, secondo la previsione di cui all'art. 560 cpc, nell'obbligo di liberarlo da persone (tutte) e cose.

Invero, la sua condotta potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Siffatta norma corrisponde in toto al comma introdotto nel vecchio testo dell'art. 388 dall'art. 87, L. 24.11.1981, n. 689.

Si tratta, secondo avveduta dottrina di una fattispecie speciale rispetto al reato di cui all’art. 328 (a nostro avviso di tratta di un rapporto di specialità per specificazione).

La previsione conia, com’è facile intuire, un reato proprio ed esclusivo, poiché può essere commesso soltanto dal custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, la cui condotta consiste nel rifiutare, omettere o ritardare indebitamente un atto dell'ufficio. Ciascuno di questi comportamenti dunque è sufficiente a perfezionare il delitto. Vediamo di chiarirne, sinteticamente, il contenuto precettivo.

Rifiutare un atto significa esplicitare la volontà di non compierlo;

omettere un atto significa non compierlo entro il previsto termine perentorio, pure senza manifestare esplicitamente e formalmente la volontà omissiva;

ritardare l'atto significa rinviare il compimento dell'atto oltre il termine ordinatorio prescritto.

Queste condotte devono essere poste in essere “indebitamente”, vale a dire in modo contrario ai doveri di ufficio.

In giurisprudenza, conformemente all’opinione che qui intendiamo esprimere, si è pronunciata Cass. sez. I, 19.1.1998, la quale ha affermato che la mancata consegna, da parte del custode, di beni sottoposti a pignoramento è punibile ai sensi dell'art. 388, comma quinto, c.p.c., dovendosi escludere, per converso, la inquadrabilità di detta condotta nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 328.

Si è parimenti statuito che rientra nel fuoco di questa prescrizione il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, trattandosi di un’omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate (Cass. sez. VI, 16.3.2001; Cass. sez. VI, 22.10.1999).

Il suggerimento che ci sentiamo pertanto di offrire è quello di diffidare il custode a che le venga consegnato il bene libero da persone e cose immediatamente dopo la firma del decreto di trasferimento, adoperandosi per tempo in tal senso dando attuazione all’ordine di liberazione.

sontulipan pubblicato 29 marzo 2022

Ringrazio per l'utilissimo contributo.

Se ho capito bene, il fatto di avere presentato al custode, entro il saldo prezzo, istanza di liberazione immobile a cura e spese della procedura mi dovrebbe garantire che il decreto di trasferimento contenga l’ordine di liberazione.
Ordine di liberazione che dovrebbe essere immediatamente attuabile dalla firma del decreto (nel mio caso, da metà novembre 2021)  direttamente dal custode stesso.
Non essendo in possesso del decreto, per scrupolo verificherò in cancelleria o in conservatoria che effettivamente contenga l’ordine.

Accolgo il suggerimento di inviare formale diffida al custode  e procederò come cortesemente indicato.

Mi chiedo,  nel caso in cui il custode cincischiasse ulteriormente  (magari adducendo il fatto che il familiare rimasto ad occupare l’immobile è un soggetto fragile) e nessun effetto dovesse sortire un richiamo benevolo alla responsabilità se il compito del tribunale possa comunque ritenersi esaurito o se possa inoltrato anche al giudice, magari successivamente,  una istanza con cui richiedere l’attuazione dell’ordine di liberazione contenuto nel decreto.

Grazie ancora.

Cordiali saluti.

inexecutivis pubblicato 02 aprile 2022

in caso di perdurante inerzia, le suggeriamo di proporre formale reclamo a norma dell'art. 591-ter c.p.c.

sontulipan pubblicato 06 aprile 2022

Grazie, farò come suggerito.

Intanto il custode, in risposta alla mia diffida, risponde che l'immobile è occupato da soggetti fragili. Sono stati avvisati i servizi sociali. Gli occupanti chiedono rimanere ancora per qualche mese.
Informa di avere affidato la pratica ad un legale per la liberazione.   
Non mi risultava ci fosse questa possibilità. Nel verbale aggiudicazione, a questo punto, si prospettava l'ausilio della forza pubblica. 

Leggo nell'ordinanza di vendita che la liberazione dell'immobile, ove sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, avviene a cura e spese a carico della procedura fino alla approvazione del progetto di distribuzione.  Forse è questa la ragione del tanto procastinare del custode ....ritardare quel tanto sufficiente da liberarsi da un'incombenza comunque sicuramente spiacevole.

Grazie ancora.


robertomartignone pubblicato 07 aprile 2022

Probabile che sia come ha descritto , comunque dovra' pazientare ancora , almeno 6 mesi se va tutto bene , ma credo andrete ai primi del 2023 . Come Le scrissi sono le classiche tempistiche .

inexecutivis pubblicato 07 aprile 2022

Strano che il custode si sia affidato ad un legale poichè per l'attuazione dell'ordine di liberazione egli può agire motu proprio, comunque probabilmente la diffida ha mosso le acque.

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