Ordine di liberazione

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  • Ultimo messaggio 27 aprile 2021
ulisse pubblicato 27 aprile 2021

Buongiorno,

Volevo gentilmente porre il seguente quesito.

Il 01.12.20 Tizio si aggiudica in asta un locale commerciale. Il 20.01.21 esegue anche il salda prezzo.

La procedura esecutiva immobiliare è del 2017.

L'immobile risulta occupato da terzi in ragione di  Autorizzazzazione all’occupazione, concessa dal Giudice,  previa corresponsione di una indennità di occupazione, fino alla data di aggiudicazione, giorno in cui l’occupante dovrà provvedere al rilascio dell’immobile a liberandolo da persone e oggetti a sua cura e spese.

Il titolo non è opponibile alla procedura e risulta decaduto con l'aggiudicazione del 01.12.20.

La questione è la seguente: interpellato il custode telefonicamente, circa l'attuazione dell'ordine di liberazione, lo stesso ha riferito che "stando al regolamento del tribunele di riferimento", per attuare l'ordine ci sarebbe stata la necessità di una richiesta da parte dell'aggiudicatario.

E' possibile una tale circostanza? L'ordine di liberazione è incluso già nell'autorizzazione all'occupazione e sembrerebbe un compito proprio del custode di darne attuazione. Peraltro, lo stesso aggiudicatario nemmeno potrebbe essere a conoscenza di dovere produrre richieste per la liberazione.

La sensazione è che ci sia stata una vera e propria omissione/dimenticanza del custode che per non darne conto abbia fornito una risposta elusiva.

Prima di ricontattare il custode, nell'intenzione di trovare comunque una intesa, vorrei un Vostro parere.

a) Il Custode avrebbe dovuto eseguire l'ordine, ovvero richiedere la liberazione nel momento della aggiudicazione?

b) L'omessa attuazione dell'ordine di liberazione può essere una irregolarità? E nel caso è sanzionabile o, perlomento, sanabile?

Grazie  per il sempre prezioso contributo.

 

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2021

La domanda è insidiosa, perché la disciplina dell’ordine di liberazione è una disciplina tormentata.

Infatti, l’art. 560 (che disciplina la liberazione dell’immobile pignorato) era stato riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019.

Il nuovo testo della norma era il seguente.

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.»

Questa disposizione applicava alle espropriazioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati dal 13 febbraio 2019, poiché l’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 prescriveva che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Questa disciplina è mutata ancora lo scorso lunedì.

Invero, l’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

A rigore, pertanto, occorrerebbe l'istanza dell'aggiudicatario. Tuttavia siamo dell'avviso che affinchè operi questa previsione sia necessario un provvedimento del giudice che l'abbia recepita all'interno della procedura.

il suggerimento, pertanto, è allo stato quello di richiedere l'attuazione dell'ordine di liberazione.

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