ordine di liberazione

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  • Ultimo messaggio 31 dicembre 2021
penny pubblicato 18 dicembre 2020

Buona sera volevo sottoporvi un quesito.

In una procedura esecutiva (nella vigenza del DL 14.12.2018 n. 135, convertito con modificazioni in L 11.02.2019 n. 12) l'immobile seconda casa del debitore non è stato liberato immediatamente dal custode.

Ora si prospetta l'aggiudicazione dell'immobile da parte di terzi, dunque il custode dovrà successivamente all'aggiudicazione procedere all'ordine di liberazione o aspettarà il decreto di trasferimento? In ogni caso a carico di chi sono poste le spese per il rilascio.

Grazie tante

 

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inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2020

 Se l'immobile è una seconda casa la cosa ci sembra più semplice.

Andiamo con ordine.

Se la procedura è iniziata prima del 13 febbraio 2019 (come immaginiamo) dovrebbe applicarsi il terzo e quarto comma dell’art. 560 c.p.c., (nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione. Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. La norma disponeva infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.

Per le procedure iniziate dopo, la disciplina è quella risultante dal nuovo art. 560 nel testo riscritto dall’art. 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135, secondo il quale (sintetizziamo) il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo che violi gli obblighi di conservazione dell’immobile e di collaborazione con il custode posti a loro carico.

Sennonchè, nel 2020 l’art. 560 è cambiato ancora. l’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

Dunque, questa nuova disciplina si applica anche alle procedure pendenti, a meno che alla data del primo marzo non sia intervenuta già l’aggiudicazione.

Se ne ricava che:

se al primo marzo 2020 non è intervenuta l’aggiudicazione, la disciplina sarà quella dell’ultima versione dell’art. 560;

se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione e si tratta di procedura iniziata prima del 13 febbraio 2019, la disciplina applicabile è quella dell’art. 560 nel testo modificato nel 2016 con il d.l. n. 59;

se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione ma si tratta di procedura iniziata dopo il 13 febbraio 2019 si applicherà l’arto 560 nella veste risultante dalla riscrittura compiuta con l’art. 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135.

inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2020

Come si vede, tutta la disciplina è incentrata nel sesto comma, dedicato alla prima casa, con la conseguenza che per le case non abitate il problema non si pone a nostro avviso.

penny pubblicato 18 dicembre 2020

Quindi per la seconda casa (è una casa di villeggiatura) dopo la notifica/ comunicazione del decreto di trasferimento si procederà all'ordine di liberazione redigendo atto di precetto sulla scorta del decreto di trasferimento (titolo esecutivo)?

Volevo chiedervi inoltre se il custode incorre in qualche sanzione per non avere provveduto a richiedere la liberazione dell'immobile.

Sempre grazie pe rle precise e puntuali vs risposte.

 

inexecutivis pubblicato 20 dicembre 2020

Il custode non ha l'onere di richiedere la pronuncia dell'ordine di liberazione. L'ordine di liberazione costituisce un fisiologico divenire della procedura, e se non è stato adottato la parte che vi abbia interesse) cioè l'aggiudicatario, può sempre rivolgere specifica istanza al giudice dell'esecuzione.

Per quanto attiene alla liberazione, una volta pronunciato l'ordine di liberazione, il custode provvederà alla sua attuazione senza passare attraverso il procedimento di cui agli artt. 605 e ss c.p.c.

penny pubblicato 21 dicembre 2020

Grazie tante.

rickhunter pubblicato 21 dicembre 2020

Scusate, ma l'istanza al giudice di esecuzione, con quali formalità va fatta, in concreto? bisogna andare in cancelleria? contattare un avvocato che funga da intermediario (ovviamente a pagamento)?

 

inexecutivis pubblicato 21 dicembre 2020

Se si tratta di una istanza che a nostro avviso l'aggiudicatario può depositare in cancelleria anche personalmente.

penny pubblicato 18 febbraio 2021

Buon pomeriggio, mi chiedevo in questo caso ciè seconda casa - usata pe rle vacanze estive- nell'avviso di vendita deve seere indicata come libera o occupata dal debitore? grazie

inexecutivis pubblicato 19 febbraio 2021

Va indicata come occupata, poichè il concetto di occupazione identifica una condizione di disponibilità materiale. L'immobile può essere considerato libero solo quando il custode ne ha acquisito la disponibilità, il che normalmente avviene con la consegna delle chiavi da parte dell'occupante o con la sostituzione della serratura.

penny pubblicato 19 febbraio 2021

Grazie per la esaustiva risposta. 

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2021

grazie a lei!

penny pubblicato 27 settembre 2021

Buongiorno riprendo questa discussione per chiedervi se nel caso prospettato (casa in montagna ) l'eventuale aggiudicatario debba fare istatnza al delegato di volersi avvalere della procedura per la liberazione dell'immobile. In questo caso il delegato depositerà unitamente al decreto di trasferimento la richiesta dell'ordine di liberazione? Grazie.

inexecutivis pubblicato 30 settembre 2021

Si, in quanto come abbiamo detto il comma 2 dell’arrt. 18-quater del del 162/2019 ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

penny pubblicato 10 novembre 2021

Buongiorno ritorno nuovamente sulla discussione, l'immobile è stato aggiudicato (seconda casa) e a breve verrà versato il saldo prezzo; a questo punto l'aggiudicatrio  depositerà la istanza con la quale dichiara di  volersi avvalere della procedura per la liberazione dell'immobile nelle mani del professionista delegato?

 E il professionista depositerà la predetta istanza, la bozza del decreto di trasferimento e la richiesta dell'ordine di liberazione tutte nello stesso momento?

Oppure dovrà depositare la richiesta dell'ordine di liberazione e la istanza dell'aggiudicatario  successivamete all'emissione del decreto di trasferimento.?

In ogni caso rimane fermo che non saranno necessari precetti di rilascio, occorrendo la notifica dell'ordine  di liberazione al debitore ed in caso di inadempienza si ricorrerà lla forza pubblica? 

E' correta la,procedura? grazie 

idaalbanese pubblicato 10 novembre 2021

salve, ho acquistato casa una quindicina di giorni fa. sabato ho effettuato il saldo ed il custode mi ha scritto dicendomi di questa nuova modalità per la liberazione e che, se voglio la liberazione tramite la procedura, devo fare un'istanza.potete dirmi se su internet vi è un fac simile di istanza e a chi devo inviarla?grazie mille

matzac pubblicato 11 novembre 2021

Salve, può depositarla personalmente in tribunale oppure inviarla al delegato alla vendita. 

Nella istanza al tribunale di pertinenza, credo sia sufficiente chiedere che la liberazione dell'immobile avvenga ai sensi dell’art. 560 comma VI c.p.c.

Non mi è chiaro se il tempo massimo per liberare l'immobile (120gg) decorra dal deposito dell'istanza o dall'emissione del decreto di trasferimento.

 

idaalbanese pubblicato 11 novembre 2021

grazie mille. ho inviato al delegato alla vendita tramite pec, adesso attendo che mi risponda. ma in questo modo le spese saranno prese dal 20% che ho dato per il fondo spese oppure dalla procedura?in pratica la pago io la liberazione o la procedura?grazie mille per la disponibilità

inexecutivis pubblicato 13 novembre 2021

Come recita l'art. 560, la liberazione viene eseguita decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, dal che si evince che il termine decorre dalla data dell'istanza.

Quanto alle spese, riteniamo che se nulla venga detto dall'ordinanza di vendita, il costo della liberazione sia a carico della procedura.

penny pubblicato 22 dicembre 2021

Buona sera ritorno sulla discussione che tanti dubbi mi fa sorgere, in particolare sull'ordine di liberazione ...e nello specifico mi chiedo

la istanza per ottenere l'ordine di liberazione (si tratta di una seconda casa) la deposita il delegato prima di depositare il D.T. ? per procedere alla liberazione a spese della procedura e senza le formalità ?

 

Grazie mille

 

inexecutivis pubblicato 26 dicembre 2021

L'art. 560 prevede attualmente che la liberazione dell'immobile viene eseguita dalla procedura "a richiesta dell'aggiudicatario", per cui è necessario che costui si attivi per tempo. A questo proposito è bene verificare se l'ordinanza di vendita contenga eventuali disposizioni in questa direzione.

 

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