Le iniziative ipotizzate ci sembrano corrette.
Il provvedimento amministrativo vincola il custode giudiziario essendo emesso a presidio della pubblica incolumità.
Certamente non ci sembra neppure che i tentativi di vendita possano essere utilmente esperiti, atteso che a monte non è possibile assicurare l’esercizio del diritto di visita dei potenziali acquirenti.
A questo punto, a nostro avviso, vanno valutate due strade.
La prima è quella di suggerire al giudice di disporre l’amministrazione giudiziaria dell’immobile.
Ai sensi dell'art. 591 c.p.c., in caso di infruttuosità della vendita il giudice ha una duplice possibile opzione, che gli impone di decidere se tentare ancora la liquidazione del bene, attivando una nuova vendita, ovvero se attendere tempi migliori per una più fruttuosa liquidazione.
Pertanto, il giudice può:
- nominare un amministratore giudiziario del bene;
- pronunziare una nuova ordinanza di vendita ai sensi dell’art. 576 c.p.c.
Si osservi che l’amministrazione giudiziaria è una situazione reversibile, posto che ai sensi dell’art. 595, comma primo, c.p.c., in ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti possono chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda ad una nuova vendita dell’immobile. Inoltre, durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d’acquisto a norma degli artt. 571 ss. c.p.c.
Quanto alla durata massima dell'amministrazione giudiziaria, osserviamo che dal combinato disposto degli artt. 592 e 595, ultimo comma, c.p.c. si evince la regola per cui l'amministrazione giudiziaria non può avere una durata complessivamente superiore ai 3 anni.
Per verificare l’opportunità di ricorrere all’amministrazione giudiziaria ci si deve però chiedere se la situazione del bene possa essere reversibile nell’arco temporale che abbiamo sopra indicato, poiché se si immagina che le condizioni rimarranno le stesse ha poco tempo aprire questa “parentesi”.
Una seconda opzione potrebbe essere quella di chiedere al giudice la revoca del custode, ricorrendo alla previsione di cui all’art. 559, comma quarto, c.p.c., a norma del quale il giudice sostituisce il debitore nella custodia dei beni pignorati, nominando un custode giudiziario, “salvo che, per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità”.
In questo caso, l’ordinanza di sgombro, e le conseguenze che ne derivano in punto di assoluta inutilizzabilità del bene, potrebbero far propendere per l’inutilità della custodia.