Invero, l’ordinanza di vendita potrebbe essere stata pronunciata all’udienza fissata ex art. 569 con decreto che ai sensi dell’art. 567 c.p.c. è comunicato al debitore. Questo vale, a maggior ragione, se il debitore è presente (personalmente o a mezzo del suo difensore).
Stesse considerazioni devono svolgersi quante volte l’ordinanza di vendita sia pronunciata all’esito di scioglimento di riserva. In questi casi il provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti ex art. 134 c.p.c.
Anche la giurisprudenza si è espressa in questi termini.
Proprio in un caso nel quale il debitore lamentava l’omessa comunicazione dell’ordinanza di vendita Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 29 settembre 2014, n. 20514, nel rigettare il ricorso, ha osservato in motivazione, quanto segue: “Al riguardo si osserva che - a seguito della modifica apportata all’art. 111 Cost., dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999 - si è venuta a formare una giurisprudenza di legittimità, per la quale "nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell’art. 111 Cost. ) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell’impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette" (così Cass. 2003 n. 12122, già citata con altre nella sentenza impugnata; e ancora: Cass. 17 maggio 2005 n. 10334; Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 24 aprile 2012, n. 6459).
È stato, in particolare, osservato che anche dopo le modifiche apportate in senso più garantistico con la L. 14 maggio 2005, n. 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, resta, comunque, imprescindibile la posizione di soggezione del debitore a fronte dell’azione esecutiva che il creditore esercita avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo; posizione di soggezione, fatta palese - quanto al particolare atteggiarsi del principio del contraddittorio - dalla norma cardine dell’art. 485 c.p.c., non modificata dalle Leggi citate. In tale prospettiva è stato evidenziato che nell’opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l’ingiustizia dell’atto dell’esecuzione contestato, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell’impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione (così Cass. 3 febbraio 2012, n. 1609).
4.2. Orbene la decisione del Tribunale si pone dichiaratamente nell’ottica della giurisprudenza ora richiamata, cui ha fatto specifico riferimento, giacchè (come risulta dalla sintesi riportata sub 1.) - oltre a rilevare che per gli atti di cui trattasi non era prevista la comunicazione al debitore - ha evidenziato che l’opponente non poteva limitarsi a dedurre la lesione di un astratto e generico diritto al contraddittorio”.
Questi concetti sono stati successivamente ribaditi da Cass. civ. Sez. III, Sent., 24/02/2015, n. 3603 la quale ha ulteriormente aggiunto che l’omessa comunicazione dell’ordinanza di vendita costituisce un vizio che attiene alla fase che precede la vendita, con la conseguenza che l’acquisto dell’aggiudicatario è fatto salvo dalla previsione di cui all’art. 2929 c.c.
Peraltro, il fatto che l’esecutato abbia avuto notizia della vendita (avendo ricevuto il relativo avviso) lo ha posto nelle condizioni di sapere che, a monte, è stata pronunciata l’ordinanza di cui all’art. 569 c.p.c., così che eventuali impugnazioni per omessa notifica dell’ordinanza di vendita sarebbero tardive.
L’unica rilevanza che questa omissione ha, nel caso di specie, determinato, attiene al corretto svolgimento della attività delegate sul piano dei rapporti tra professionista delegato e Giudice dell’esecuzione.