OPPOSIZIONI RESPINTE AL DECRETO DI TRASFERIMENTO

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  • Ultimo messaggio 16 dicembre 2019
azzurra pubblicato 02 ottobre 2018

 

Buongiorno,

in data 30/05/2018 mi aggiudicavo un appartamento all’asta, il 07/06/18 veniva fissata l’udienza per l’aggiudicazione definitiva all’11/07/2018 in quella stessa udienza veniva rigettata istanza di sospensione ex. art. 586 per prezzo troppo basso presentata dal debitore (non so quando sia stata depositata l’opposizione)  e conseguentemente venivo dichiarato aggiudicatario definitivo.

Al 9 agosto pagato il saldo, consegnavo i  documenti per l’aggiudicazione, ma ai primi di settembre mi veniva notificata l’opposizione ex art.617 avverso decreto di trasferimento per “errata valutazione circa la giustizia del prezzo di aggiudicazione”. Fissata l’udienza al 26/09/2018  il giudice anche in questo caso, respingeva  l’opposizione.

Il quell’occasione ho avuto modo di parlare con il giudice il quale mi ha spiegato che il debitore ha tempo fino al 30/10/2018 per far ricorso in Cassazione e che nel frattempo lui procederà con il trasferimento dell’immobile io diventerò proprietario “condizionato “perché in caso di ricorso dovrò attendere gli eventuali 3 gradi di giudizio  prima di essere certo della proprietà dell’appartamento.

La cosa  mi spaventa perché mi ha prospettato che fino al 1° grado i soldi da me versati saranno fermi in tribunale ed in caso di accoglimento del ricorso mi verranno restituiti; mentre in 2° e in 3° grado se dovesse essere accolto il ricorso, dovrei andare io personalmente dai creditori a recuperare i miei soldi…… (in questo caso dubito di riuscire a recuperarli).

Vorrei sapere se tutto è stato fatto correttamente e se il ricorso in Cassazione è previsto nelle modalità indicatemi dal giudice.

Spero di essere stato sufficientemente accurato nella descrizione dei fatti.

Ringrazio per la riposta.

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inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2018

La procedura che ci ha descritto è sostanzialmente corretta. Invero, ai sensi dell'art. 618 c.p.c. il giudice dell'esecuzione adotta i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso, comunque, fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, giudizio che viene deciso con sentenza non impugnabile in appello ma ricorribile per cassazione.

Poiché i motivi di opposizione attengono, a quanto sembra, alla ingiustizia del prezzo ai sensi dell'art. 586 c.p.c., l'aggiudicatario non potrà giovarsi della previsione di cui all'art. 2929 c.c., a mente del quale La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”, con la conseguenza che se l'opposizione venisse accolta il decreto di trasferimento ne rimarrebbe travolto.

Osserviamo tuttavia, proposito della ingiustizia del prezzo di aggiudicazione, che al fine di ottenere l'annullamento della vendita non è sufficiente dimostrare che il prezzo di aggiudicazione è inferiore (o notevolmente inferiore) ai valori di mercato.

In questa direzione è significativo che il testo dell’attuale art. 586 risulti dalle modifiche apportate dall'art. 19-bis della legge 203 del 1991(recante "provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"), dal che si ricava il precipitato per cui esso, sebbene formalmente modellato sulla previsione di cui all'art. 108 della legge fall., persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari.

Ed allora, il “prezzo giusto” è quello che in sede di vendita esecutiva si sarebbe conseguito in condizioni di non interferenza di fattori devianti, con l’ulteriore conseguenza che la vendita può essere sospesa quando il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore a quello.

In siffatti termini si è espressa la giurisprudenza, osservando che “La norma di cui all'art. 586 cod. proc. civ. (come novellata dall'art. 19-bis della legge 203 del 1991), secondo cui il giudice dell'esecuzione "può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", è formalmente modellata su quella di cui all'art. 108 della legge fall., ma persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, attesane la collocazione nel più generale contesto della citata legge n. 203 del 1991, ("provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"). Ne consegue che l'individuazione della nozione di "giusto prezzo" presuppone una ineludibile comparazione tra dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l'aggiudicazione e da quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata (senza che, peraltro, possa costituire utile o vincolante parametro il prezzo di mercato), così che, per disporsi la sospensione, la differenza tra le due entità dovrà evidenziarsi in termini di "notevole inferiorità", secondo criteri da adattarsi di volta in volta al caso concreto nel quadro di quell'esigenza di contrasto delle illegalità perseguita dalla norma”. (Cass. Sez. 3, 23.2.2010, n. 4344 del 23/02/2010), e che “Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione. (Cass., sez. 3, 21/09/2015 n. 18451).

asteroid pubblicato 11 dicembre 2019

Rispolvero questo post per chiedere informazioni aggiuntive. Mi trovo nella stessa situazione di Azzurra. Domanda: Nel caso in cui decidessi di effettuare dei lavori di ristrutturazione nell'immobile acquistato all'asta e nella fase di merito venisse accolta l'opposizione travolgendo così anche il decreto di trasferimento, per il recupero delle somme spese potrei rivalermi sull'esecutato o sul creditore procedente?

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2019

Non crediamo  che si possa agire nei confronti del creditore procedente.

Piuttosto, potrebbero esservi i presupposti per un'azione generale di arricchimento nei confronti dell'esecutato.

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