Sentenza su opposizione a Decreto ingiuntivo, esito: Revoca decreto, ma condanna debitore e fideiussori in solido. Sentenza Appellata. Quale Sorte per il Procedimento esecuzione immobiliare basato sul decreto ingiuntivo? Ed il pignoramento?
Sentenza su opposizione a Decreto ingiuntivo, esito: Revoca decreto, ma condanna debitore e fideiussori in solido. Sentenza Appellata. Quale Sorte per il Procedimento esecuzione immobiliare basato sul decreto ingiuntivo? Ed il pignoramento?
Intorno alla questione prospettata si sono registrati in passato, nella giurisprudenza di legittimità due opposti orientamenti.
Secondo un primo filone ricostruttivo il totale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo non ne determina automaticamente la caducazione, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento (Cass. 25.2.1981, n. 1140; 15.1990, n. 4163).
A diversa conclusione sono giunte quelle pronunce le quali hanno valorizzato il dato per cui la sentenza che decide sull’opposizione si sostituisce integralmente al decreto ingiuntivo impugnato, con la conseguenza che gli atti di esecuzione già compiuti sono travolti dalla sentenza di accoglimento dell’opposizione, negli stessi termini in cui, analogamente a quanto accade nei casi di riforma della sentenza impugnata o di revoca del provvedimento cautelare per effetto dell’accoglimento del reclamo, a prescindere dal passaggio in giudicato della pronuncia del giudice del gravame (Cass. 28.5.1999, n. 5192; 5.6.1997, n. 5007).
Questo secondo orientamento è stato successivamente ribadito da Cass. 25.6.2004, n. 11904, dove si è osservato che questa soluzione è coerente con il sistema di sostituzione dei provvedimenti sommari con quelli a cognizione piena, in base al quale questi ultimi si sovrappongono interamente ai primi privandoli di efficacia esecutiva ex tunc, con un effetto caducatorio che discende direttamente dal provvedimento di revoca e prescinde perciò dal passaggio in giudicato in senso formale.
Questa conclusione, è stato aggiunto, troverebbe conferma nell’art. 653, comma secondo, c.p.c., a tenore del quale se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti “nei limiti della somma o della quantità ridotta”, potendosi perciò argomentare, a contrario, che se la somma è azzerata (il che accade nell’ipotesi di accoglimento totale dell’opposizione a decreto ingiuntivo) non può chiedersi una conservazione neanche parziale degli atti esecutivi già compiuti.
Questo orientamento ha trovato successiva conferma nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato recepito da Cass. n. 19296 del 03/10/2005; n. 985 del 19/01/2005; n. 9626 del 20/05/2004