Opposizione di Terzi annullamento del Decreto di Trasferimento

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  • Ultimo messaggio 13 gennaio 2019
C_utente pubblicato 09 gennaio 2019

Buona sera

Io e la mia Compagna abbiamo acquistato una casa all'asta.

Il descreto di trasferimento è stato emesso il 25/05/2017.

Si tratta di un appartamento al piano 2° frutto una sovraelevazione di una casa singola, che poi è divenuta bifamiliare.

Il padre fraziona porzione della casa e vende la mansarda alla figlia e al genero, negli anni 90.

questi ultimi dietro concessine edilizia, trasformano la mansarsa in appartamento e creano una mansarsa al piano 3°.

di seguito il venditore (il padre) muore e i sui eredi sono la moglie e 2 figlie, una delle quali è acquirente della mansarsa poi oggetto di sovra elevazione.

per completezza di informazione, la procedura di fallimento riguarda il solo marito, ma l'appartamento è messo all'asta per intero perchè la moglie è terza datrice d'ipoteca, in un fianziamento non onorato.

Notificato il decreto di trasferimento, si rifiutano di liberare l'immobile.

Quindi procediamo con la procedura di sfratto esecutivo.

il 01/09/2017, gli eredi (quindi anche l'esecutata) fanno un opposizione di terzi per richiedere l'annullamento del rogito degli anni 90 e di conseguenza l'annullemento del nostro Decredo di Trasferimento.

Adducendo presunti gravi abbusi edilizi che riguardano la mansarda che non esiste più.

e di conseguenza considerano tutto abusivo l'appartamento che abbiamo acquistato, ma sopratutto chiedono che l'appartamento ritorni al proprietario originale, quindi ai sui eredi.

E siccome questi gravi abusi non erano riportati nell'avviso di vendita, la vendita forzata è da considerarsi illegittima.

il 16/11/2017 l'ufficiale giudiziario riesce, con l'ausilio della forza pubblica, a metterci in possesso dell'appartamento.

il 20/11/2017 il GE rigetta l'opposizione perchè ritiene che i terzi non possono opporsi e richiedere l'annullamento dei Decreto di Tasfermento, perchè il termine ultimo secondo 619 cpc è proprio l'emissione del Decretro di Trasferimento e concede 60gg di tempo alle parti per aprire il giudizio di merito.

a Gennaio 2018 si apre il giudizio di merito, contro di noi agiudicatari e il marito esecutato, che si conclude a giugno 2018 con le medesime conclusioni e con la condanna della parte ricorrente al pagamento della spese di giudizio e con la condanna a pagamento di una somma risarcitoria.

Adesso stanno chiedendo la revisione della sentenza si 1° grado in appello, adducendo l'illeggimità delle sentenza per palesi errori del giudice, ribadendo che i gravi abusi esistono e il giudice di 1° grado doveva accertarsi l'esistenza.

Di conseguenza chiedono la restituzione dell'immobile, i danni, un canone di locazione per tutti i mesi che senza titolo abbiamo occupato l'appartamento, inoltre il canone di locazione che sono costretti a sostenere perchè non hanno più disponibile la loro casa.

Questo in estrema sintiesi stà succedendo alla mia famiglia.

Vi chiedo di espriere un commento su quanto vi riporto, e eventuali possibilità di successo delle tesi avversaria.

anche perchè ho fatto valutare se veramente esistono questi presunti abusi da un mio tecnico di fiducia che mi ha redatto una perizia e questi presunti abusi non esistono.

Grazie mille per la disponibilità.

inexecutivis pubblicato 13 gennaio 2019

Francamente non vediamo alcuna possibilità che l'opposizione promossa dagli eredi possa essere accolta, ed anzi ci sembra assolutamente pretestuosa.

In primo luogo, ci riesce difficile individuare un possibile loro interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) posto che ha natura abusiva del bene avrebbe interesse ad opporsi, semmai, l'aggiudicatario cedendo la risoluzione del contratto e facendo valere un'ipotesi di aliud pro alio nel caso in cui gli abusi non fossero sanabili (anche se, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, questo rimedio va fatta valere nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., e dunque il termine di 20 giorni decorrenti dal momento in cui il carattere abusivo dell'opera è stato conosciuto o sarebbe stata conoscibili usando l'ordinaria diligenza. Cfr Cass. N. 7708 del 2 aprile 2014, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1669, Ordinanza n. 11729 del 11/05/2017).

In ogni caso, vige in giurisprudenza un principio di stabilità dell'aggiudicazione e dunque dell'intangibilità della stessa salvo che sia dimostrata la collusione fra aggiudicatario e creditore procedente.

Si veda in proposito quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 21110del 2012 hanno affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui ( l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.

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