inexecutivis
pubblicato
24 dicembre 2021
Rispondiamo alla sua domanda muovendo dalla premessa che secondo il condivisibile (a nostro giudizio condivisibile) della Cassazione, il decesso del debitore esecutato non determina l’interruzione del processo esecutivo (al pari di quanto avviene per il processo di cognizione in forza dell’art. 299 c.p.c.) e dunque la procedura segue comunque il suo corso (Cass. 13.6.1994, n. 5721), con l’unica avvertenza che le comunicazioni e le notificazioni previste nei confronti del debitore dovranno eseguirsi nei confronti degli eredi.
Non vediamo dunque alcuno spazio per impugnare il decreto di trasferimento.