Opposizione al decreto trasferimento

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  • Ultimo messaggio 02 giugno 2019
Marvi pubblicato 13 aprile 2019

Salve, entro nel merito di questioni trattate in altro post, ora nel dettaglio x quanto mi è possibile. A dicembre 2018 mi aggiudico appartamento,garage e 2 cantine, viene proposto reclamo ex art.591 ter c.pc da una pignorante procedente antecedente al pignoramento del procedente attuale. La Signora reclama unificazione delle procedure in quanto la sua è stata dichiarata nulla, ma é in corso opposizione all'annullamento. Il giudice procede al decreto di trasferimento nei miei confronti e nella successiva udienza rigetta l'opposizione in quanto viene chiesta sospensione non x la presenza di vizi,quanto x procedere ad unificazione con procedimento estinto e non sospende in attesa della definizione in giudizio di opposizione. Dichiara che possono intervenire nella distribuzione del ricavato, anche se il precetto è stato dichiarato nullo. Praticamente nel 2014 è stato fatto pignoramento, ma il precetto è ststo dichiarato nullo, in opposizione è stato confermato, ora si trova in corte d'appello....nel mentre il giudice della nostra procedura dichiarava estinta quella procedura. Ora la signora ha fatto anche opposizione al decreto di trasferimento chiedendone la nullità perché secondo loro c'è vizio in quanto annullamento illegittimo e non definitivo. La signora aveva anche fatto richiesta di assegnazione nella sua procedura.

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Marvi pubblicato 13 aprile 2019

Il giudice mi ha consegnato le chiavi. Il mio acquisto è avvenuto anche con mutuo e senza la minima idea di tutto questo.Ora mi ritrovo un appartamento da terminare, è in fase di costruzione e una Signora con una serie di cause pendenti che reclama diritti sull'immobile. Oltre al fatto che così mi sta bloccando altri immobili facenti parte del lotto su cui non può neanche reclamare diritti(garage e cantinette). Sono disperata, ho pagato una somma altissima e c'è la possibilità che mi tolgano tutto? Che annullino il decreto o che questa persona stia x anni a fare cause di ricorso?

Marvi pubblicato 13 aprile 2019

A giugno c'è l'udienza di opposizione al trasferimento e non mi è stata notificata, mi costituirò volontariamente, quindi anche spese legali

inexecutivis pubblicato 18 aprile 2019

Sulla scorta delle deduzioni che sono state svolte non ci sembrac he ci siano i presupporti per ritenere che il suo acquisto possa essere messo in discussione e quindi che il decreto di trasferimento sia annullato.

In primo luogo l'esistenza di un precedente pignoramento che sia stato dichiarato (illegittimamente) estinto, non impone la revoca del decreto di trasferimento poichè rispetto ad esso il creditore precedentemente pignorante non ha alcun interesse ad agire, potendo soltando reclamare il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato.

Aggiungiamo che detto creditore, a tutela dei propri diritti avrebbe potuto, nell'ordine, intervenire nella procedura esecutiva, compiere un nuovo pignoramento, formulare offerta di acquisto.

Va ancora aggiunto che sensi dell’art. 2929 c.c., La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.

Sul punto registriamo infine un importante intervento della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 21110del 2012 hanno affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui (l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.

Marvi pubblicato 24 aprile 2019

Vi ringrazio infinitamente per la vostra professionalità e cortesia.

inexecutivis pubblicato 25 aprile 2019

grazie a lei.

Marvi pubblicato 25 maggio 2019

Vi aggiorno, il giudice ha deciso che le richieste delle parti dovranno essere proposte ad altro giudice nella fase di merito. Scrive che non c'è alcun grave motivo x sospendere la procedura, non vi sono provvedimenti indilazionabili da adottare, dato che il decreto di trasferimento non priva in alcun modo l'opponente della disponibilità del bene pignorato, in quanto mera creditrice (in.altra procedura estinta) della società debitrice. Ogni altra domanda disattesa deve essere fatta nel termine di 60gg x l'introduzione del giudizio di merito dalla parte più diligente. Tramite l'avvocato avevo chiesto la cancellazione dei vincoli (pignoramenti, ipoteche) ed ho annunciato l'intenzione di chiedere il risarcimento dei danni laddove si andasse avanti. Ora non capisco, io non posso fare nulla se non aspettare 60gg e sperare che questa persona non vada oltre? Se così fosse poi è definitivamente finita la questione? Come devo fare x cancellare i vincoli e avere la stabilità del decreto? Se chiedesse il merito posso chiedere i danni a questa Signora x questa situazione che mi appare assurda, ho pagato tutto e mi ritrovo in una condizione di profonda incertezza. Vi ringrazio sin da ora x la vostra professionalità a cui mi affido.

inexecutivis pubblicato 30 maggio 2019

La decisione del giudice ci sembra assolutamente corretta sia nel merito che sotto il profilo processuale.

Quanto al merito il giudice, come anche da noi previsto, non ha ritenuto meritevoli di accoglimento i motivi posti a base dell'impugnazione (altrimenti avrebbe sospeso) la procedura.

Dal punto di vista processuale la decisione di assegnare un termine per l'introduzione del giudizio di merito è imposta dall'art. 618 c.p.c., a mente del quale il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti, ed in essa dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

Questo giudizio, prosegue la norma è deciso “con sentenza non impugnabile”, avverso la quale tuttavia può essere proposto ricorso per Cassazione.

Marvi pubblicato 30 maggio 2019

Grazie x la risposta. Non mi è chiaro se questo giudizio di merito è automatico oppure si deve fare richiesta? Questi 60gg a cosa servono? Secondo il nostro Avv. trascorsi i 60 gg senza che nessuno faccia richiesta del giudizio di merito possiamo cancellare i gravami ed i vincoli sull'immobile e possiamo ritenere il decreto di trasferimento stabile. A me non è molto chiaro questo passaggio

inexecutivis pubblicato 02 giugno 2019

Il suo avvocato ha ragione. Il termine fissato dal giudice è un termine perentorio decorso il quale il provvedimento impugnato diviene definitivo.

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