opposizione al decreto di trasferimento per carenza di prova della titolarità del credito

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  • Ultimo messaggio 26 febbraio 2022
paolomirra pubblicato 25 febbraio 2022

Buongiorno, chiedo gentilmente il vostro prezioso parere rispetto a quanto segue:,

è possibile fare opposizione al decreto di trasferimento per carenza di prova della titolarità del credito

Ho fatto l’opposizione per  carenza di prova della titolarità del credito ceduto e in capo a un nuovo soggetto, ed il creditore non avrebbe diritto di incassare il ricavato della vendita, non essendo dimostrata la sua qualità di creditore.

In attesa di un gentile riscontro, saluto cordialmente.

inexecutivis pubblicato 26 febbraio 2022

L'art. 187 bis disp. att. c.p.c. cristallizza gli effetti dell'aggiudicazione in tutte le ipotesi di estinzione (tipica o atipica) della procedura.

Questa norma è stata interpretata in modo tendenzialmente ampio dalla Corte di cassazione, la quale ha per esempio affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012).

non vediamo dunque spazio per impugnare il decreto di trasferimento.

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