Opposizione al Decreto di Trasferimento

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  • Ultimo messaggio 06 ottobre 2016
Alex pubblicato 03 ottobre 2016

Salve, io e la mia fidanzata ci siamo aggiudicati un immobile all'asta nell'aprile del 2016 e a luglio del 2016 appena ottenuto il mutuo abbiamo completato l'acquisto in tribunale con l'emissione del decreto di trasferimento;

in settembre il curatore mi avvisa che solo uno dei 2 esecutati (sarebbe l'ex marito separato dalla moglie dal 2013 con separazione consensuale avvenuta dopo il pignoramento trascritto nel 2009) avrebbe fatto opposizione al decreto di trasferimento perchè a seguito della separazione consensuale dalla moglie, lui ha cambiato residenza trasferendosi in un altro comune in quanto la casa è stata assegnata alla moglie e ai figli minori e quindi tutte le varie notifiche avvenute dal 2013 in poi non erano state indirizzate alla sua nuova residenza ma inviate tutte al suo vecchio indirizzo ( alla casa pignorata), nel frattempo neanche la ex moglie ha mai ritirato le varie notifiche e non ha mai avvisato l'ex marito di nulla.

Il curatore nel'agosto di quest'anno scopre del cambio di residenza del marito e notifica il decreto di trasferimento all'indirizzo esatto ma nonostante cio mai ritirato perchè lui dichiara di esser stato in ferie con tanto di testimoni, mentre la ex moglie ritira la notifica del decreto di trasferimento, avvisa telefonicamente l'ex marito ma non fa alcuna opposizione.

Posso stare tranquillo o devo temere qualcosa?

inexecutivis pubblicato 06 ottobre 2016

 Per rispondere con precisione alla sua domanda avremmo bisogno di conoscere qualche dettaglio in più della vicenda.

Ad esempio, sarebbe importante sapere dove e quando è stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza che, ai sensi dell’art. 569 c.p.c., il Giudice fissa in seguito all’istanza di vendita depositata dal creditore, e nella quale il Giudice dispone la vendita del bene pignorato. In particolare, se queste notifiche fossero avvenute prima del cambio di residenza, ogni problema sarebbe risolto in radice.

Ad ogni buon conto, riteniamo che l’assunto per cui la notifica del decreto di trasferimento non si sarebbe perfezionata in quanto il destinatario era in ferie, non possa essere accolto.

Aggiungiamo che la mera deduzione della mancata notifica di un atto processuale quale motivo di opposizione non ne giustifica di per sé l’accoglimento, se non si indica l’interesse sostanziale che quella mancata notificazione ha leso (sul punto, Cass. 3.2.2012, n. 1609, secondo cui “Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione; analogamente n. 14774 del 30/06/2014, secondo cui “In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto”).

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