inexecutivis
pubblicato
18 ottobre 2020
A nostro avviso si. L'art. 2770 c.c.. accorda il privilegio in parola ai “crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori”.
Il credito per spese di giustizia è dunque il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all’art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l’esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione.
Tali spese gravano in “prededuzione” sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli 2755 c.c. (ai sensi del quale “i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi”), 2770 c.c. (il quale dispone che “i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi”) e 2777 c.c. (in forza del quale “I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”).
Sulla scorta di queste premesse riteniamo che le spese legali liquidate dal giudice all’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione promosso avverso il decreto di trasferimento possono essere collocate in prededuzione, poiché nel resistere all’opposizione aggiudicatario e creditore hanno scongiurato che gli interessi di tutti i creditori fossero pregiudicati dall’accoglimento dell’opposizione.