inexecutivis
pubblicato
06 novembre 2018
Possiamo rispondere alla domanda osservando che il trasferimento di proprietà successivo alla trascrizione del pignoramento è senz'altro inopponibile alla procedura.
Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 2913 c.c., a mente del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede (di cui all'art. 1153 c.c.) per i beni mobili non iscritti nei pubblici registri.
Facciamo solo notare, per inciso, che a differenza di quanto disponeva l'art. 2085 del codice civile del 1865, il quale prevedeva che dopo il pignoramento il debitore non poteva alienare i beni pignorati, il codice attuale parla di inefficacia. Questo vuol dire che il debitore può vendere i suoi beni anche dopo il pignoramento, ma per il creditore procedente quella vendita non produce alcun effetto, e quindi sarà del tutto inopponibile all'aggiudicatario.
Nessun rischio, dunque, per la presentazione dell'offerta, per espressa previsione dell'art. 2919 c.c..