opponibilità trascrizione assegnazione giudiziale immobile alla moglie nella separazione

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  • Ultimo messaggio 06 novembre 2018
pescerosso pubblicato 02 novembre 2018

Nel caso un immobile all'asta risulti passato di proprietà alla moglie separata a seguito di accordo omologatao dal Tribunale, il decreto di trasferimento verrà comunque emesso e sarà opponibile alle eventuali pretese della moglie? 

Preciso che la trascrizione del passaggio di proprietà è successivo alla trascrizione del pignoramento.

E' rischioso procedere ad una offerta?

grazie

Antonio

 

inexecutivis pubblicato 06 novembre 2018

Possiamo rispondere alla domanda osservando che il trasferimento di proprietà successivo alla trascrizione del pignoramento è senz'altro inopponibile alla procedura.

Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 2913 c.c., a mente del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede (di cui all'art. 1153 c.c.) per i beni mobili non iscritti nei pubblici registri.

Facciamo solo notare, per inciso, che a differenza di quanto disponeva l'art. 2085 del codice civile del 1865, il quale prevedeva che dopo il pignoramento il debitore non poteva alienare i beni pignorati, il codice attuale parla di inefficacia. Questo vuol dire che il debitore può vendere i suoi beni anche dopo il pignoramento, ma per il creditore procedente quella vendita non produce alcun effetto, e quindi sarà del tutto inopponibile all'aggiudicatario.

Nessun rischio, dunque, per la presentazione dell'offerta, per espressa previsione dell'art. 2919 c.c..

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