Vi chiedo se queste conclusioni sono corrette.
In presenza di un'istanza di assegnazione, il delegato deve verificare che essa abbia l'importo minimo di cui agli artt. 589-506 cpc.
Dopodichè dovrà procedere come segue.
In caso di assenza di offerte, procederà ex art. 590 cpc all'assegnazione.
In caso di una sola offerta, se superiore al prezzo base aggiudicherà all'offerente; se inferiore al prezzo base no, e procederà all'assegnazione.
In caso di più offerte inviterà gli offerenti alla gara.
Se la gara non si svolge per mancanza di rialzi, se la migliore offerta (o, a parità quella presentata per prima) sarà superiore al prezzo base aggiudicherà al relativo offerente; se sarà inferiore al prezzo base no, e procederà all'assegnazione.
Se la gara si svolge e la migliore offerta che ne consegue sarà superiore al prezzo base aggiudicherà al relativo offerente; se sarà inferiore al prezzo base no, e procederà all'assegnazione.
E' giusto?
Mi è molto difficile comprendere il rapporto fra l'art.573 comma 2 e comma 3.