Operazioni di vendita (senza incanto) in presenza di istanza di assegnazione

  • 503 Viste
  • Ultimo messaggio 23 novembre 2016
delegato pubblicato 21 novembre 2016

Vi chiedo se queste conclusioni sono corrette.

In presenza di un'istanza di assegnazione, il delegato deve verificare che essa abbia l'importo minimo di cui agli artt. 589-506 cpc.

Dopodichè dovrà procedere come segue.

In caso di assenza di offerte, procederà ex art. 590 cpc all'assegnazione.

In caso di una sola offerta, se superiore al prezzo base aggiudicherà all'offerente; se inferiore al prezzo base no, e procederà all'assegnazione.

In caso di più offerte inviterà gli offerenti alla gara.

Se la gara non si svolge per mancanza di rialzi, se la migliore offerta (o, a parità quella presentata per prima) sarà superiore al prezzo base aggiudicherà al relativo offerente; se sarà inferiore al prezzo base no, e procederà all'assegnazione.

Se la gara si svolge e la migliore offerta che ne consegue sarà superiore al prezzo base aggiudicherà al relativo offerente; se sarà inferiore al prezzo base no, e procederà all'assegnazione.

E' giusto?

Mi è molto difficile comprendere il rapporto fra l'art.573 comma 2 e comma 3.

 

inexecutivis pubblicato 23 novembre 2016

La soluzione prospettata è corretta.

Tuttavia operiamo una precisazione: con riferimento all’istanza di assegnazione, non riteniamo che il delegato possa o debba verificare che l’importo sia conforme al combinato disposto di cui agli artt. 506 e 589 c.p.c..

 

Invero, siamo dell’avviso che il creditore il quale formula l’offerta non abbia l’onere di indicare la somma che intende versare: è sufficiente che si obblighi per un importo pari a quello risultante dall’applicazione delle disposizioni surrichiamate. La somma, infatti, sarà poi oggetto di successiva quantificazione dal parte del Giudice dell’esecuzione (o del delegato), poiché potrebbero esservi ricompresi importi non ancora liquidati dal ge (si pensi, ad esempio, al compenso spettante al difensore del creditore procedente), o comunque spese non conosciute dal creditore richiedente (ad esempio spese di custodia) che in teoria avrebbe potuto anticipare un altro creditore.

Close