onorario avvocato

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  • Ultimo messaggio 07 settembre 2019
sanord pubblicato 19 agosto 2019

Espongo i fatti:

A seguito di pinoramento e conseguente vendita all'asta di un immobile, il GE sentenzia che al condominio e per esso all'Avv. Tizio viene assegnata per spese vive la somma di Euro 6272,93 di cui per onorari ex DM 55/14 la somma di Euro 1575,87.

Il quesito che vorrei porre è il seguente: oltre alla somma assegnata dal GE all'Avvocato per onorari, il legale rappresentante può chiedere ulteriori soldi.

Nel ringraziarvi per il Vostro parere, porgo distinti saluti

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inexecutivis pubblicato 20 agosto 2019

La misura del compenso determinata dal giudice in sede di definizione del procedimento non è destinata a regolare i rapporti cliente – difensore, ma solo quelli tra le parti del procedimento medesimo.

La somma liquidata, cioè, non determina il compenso dell'avvocato ma la misura in cui il soccombente deve rimborsare alla controparte le spese di lite.

Nei rapporti cliente avvocato, invece, valgono le pattuizioni tra di essi intervenute.

In questi termini si esprime la giurisprudenza (Cass. Sez. 6 - 2, 17 ottobre 2018, n. 25992), secondo la quale "In tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non dovute, dal cliente all'avvocato, le maggiori somme rispetto a quelle liquidate in sentenza, in ragione della soppressione del sistema tariffario e dell'approvazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, in attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense del 2012).

sanord pubblicato 04 settembre 2019

Ringrazio per l'interessamento e la chiara spiegazione.

inexecutivis pubblicato 07 settembre 2019

grazie a lei

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