Onorari cancellazione formalità

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  • Ultimo messaggio 21 maggio 2021
uzonet pubblicato 20 maggio 2021

Buonasera,

vorrei chiedervi delucidazioni su una prassi che trovo in quasi tutti i delegati del Tribunale di Roma. Infatti spesso nei conteggi per il saldo prezzo e spese accessorie oltre al compenso del delegato (ex art. 2, comma 1 e 7 D.L 227/2015) viene chiesto un onorario per le cancellazioni delle formalità. In questo caso (esecuzione immobiliare) viene indicato come "Onorario cancellazione per formalità pregiudizievole nella misura predeterminata dal Tribunale di € 230,00 oltre Iva".

Specifico come nella sezione B dell'ordinanza di vendita, dove viene riportato il contenuto dell'avviso di vendita, al punto 4 sia scritto:

-nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari coneseguenti all'acquisto del bene, nonchè dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n.227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

E successivamente sempre nell'avviso di vendita, si rende noto:

d) che l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura.

Secondo voi dovrei corrispondere questo onorario di 230 euro + iva  per la cancellazione della formalità? A mio parere l'unico onorario da corrispondere è quello del d.m. 227/15

Grazie per l'eventuale risposta

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inexecutivis pubblicato 21 maggio 2021

Letta così la disposizione contenuta nell’avviso di vendita non giustifica la richiesta. Probabilmente, tuttavia ci saranno disposizioni generali adottate dal Tribunale. Suggeriamo, allo stato, di non provvedere al pagamento di quell’importo e di chiedere al delegato il provvedimento del giudice che lo prevede.

inexecutivis pubblicato 21 maggio 2021

ricordiamo che i compensi dele delegato devono essere liquidati dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 179 bis disp. att. c.p.c.

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