Oneri e spese aspettati ad aggiudicatario asta fallimentare con incanto

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  • Ultimo messaggio 18 gennaio 2020
robertaanastasi pubblicato 16 gennaio 2020

buon giorno avrei un quesito un po complicato ma per me di vitale importanza:prima di tutto devo precisare che stiamo parlando di un acquisto da un fallimento con vecchia norma fallimentare con incanto anno 89 , le spiego noi abbiamo partecipato all'asta e ci siamo giudicati 4 lotti di beni immobili per un valore totale di euro 90.000,00 adesso dovrei fare i l passaggio quanto devo pagare? avendo costituito una società srl semplificata il quale amministratore sono sempre io posso fare un unico passaggio ? mi potreste aiutare? i beni sono a reggio calabria grazie

inexecutivis pubblicato 18 gennaio 2020

Non siamo sicuri di aver compreso fino in fondo la domanda. Ci sembra di capire che ci vengano richieste precisazioni a proposito del passaggio di proprietà dalla procedura alla srls.

Se così fosse, riteniamo che, trattandosi di 4 lotti, per ciascuno di essi andranno calcolate le relative imposte, prescindendo dagli altri immobili.

Infatti, il principio generale a cui conformare la tassazione è sancito dall’articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.

L’agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato che per “disposizione” si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni, si configura un atto contenente un’unica disposizione.

Quindi, poiché il trasferimento di ogni loto è suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, ai fini fiscali esso andrà considerato isolatamente. 

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