Buongiorno,
vorrei sottoporre un quesito relativo alla domanda di sanatoria indicata in perizia di un immobile costruito ante 1967 e con unica pratica edilizia risalente al 1975.
Il perito commenta:
Dal sopra luogo esperito presso l'immobile, comparato con le schede catastali depositate presso I'Agenzia del Territorio di Varese si rilevano modeste differenze che necessita no comunque di una regolarizzazione
Le differenze rilevate riguardano, essenzialmente, differenti tramezzature interne che non alterano ne il numero di locali ne le destinazioni degli stessi, pertanto la regolarizzazione in termini Edilizi, presso il Comune di Cocquio Trevisago, può avvenire con costi decisamente contenuti. I costi necessari si assestano come segue:
Sanzione Amministrativa 516 euro
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Oneri professionali 500
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Nuova scheda Catastale 300
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Diritti di Segreteria Comune Catasto 125
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Totale 1441
Accertamento di conformità urbanistico-Edilizia Dalla visura esperita presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cocquio Trevisago si è anzitutto accertata la regolarità del titolo abilitativo alla esecuzione dell'intervento di Ristrutturazione dell'immobile. Con regolare richiesta lo scrivente ha visionato gli elaborati grafici progettuali dell'intervento pertanto ha potuto procedere ad una attenta verifica circa la rispondenza tra le opere eseguite e le opere progettate. L'intervento ristrutturativo dell'immobile in oggetto è stato attuato dal precedente proprietario, in forza dei seguenti titoli abilitativi:
Licenza Edilizia n. ..... del 22.10.1975 rilasciata il 29.10.1975
Il rilascio del Decreto di Abitabilità, oggi Agibilità, non risulta rilasciato così come non risulta completato l'iter di "Fine Lavori" ne presentata istanza di "Agibilità
Domanda:
Il perito non ha evidenziato il termine dei 120 giorni dal decreto di trasferimento per inoltro domanda di sanatoria
La commerciabilita' dell'immobile e' salva in quanto la costruzione e' ante 1967 o vale la data della pratica edilizia del 1975?
Io vorrei locare l'immobile, se non regolarizzo l'immobile potre incorrere in futuro ad eventuali sanzioni?
Con il Decreto Semplificazioni 2020 è stato abrogato l’ultimo comma dell’art. 34 (2-ter) del Testo Unico sull'Edilizia relativo alle tolleranze del 2% ed è stato inserito l'articolo 34-bis che amplia la fattispecie delle tollerabilità.
Sono tollerate anche:
comma 2: "fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche delle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione degli impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile."
Quindi per lievi difformita' ci si potrebbe appellare all'articolo 34-bis che amplia la fattispecie delle tollerabilità?
Grazie e compliomenti per la professionalita' e la competenza con la quale gestite questo forum.
F.V.