Oneri di regolarizzazione urbanistico-edilizi e/o catastali

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  • Ultimo messaggio 25 maggio 2021
francescomilani pubblicato 23 maggio 2021

Buongiorno,

vorrei sottoporre un quesito relativo alla domanda di sanatoria indicata in perizia di un immobile costruito ante 1967 e con unica pratica edilizia risalente al 1975.

Il perito commenta:

Dal sopra luogo esperito presso l'immobile, comparato con le schede catastali depositate presso I'Agenzia del Territorio di Varese si rilevano modeste differenze che necessitano comunque di una regolarizzazione

Le differenze rilevate riguardano, essenzialmente, differenti tramezzature interne che non alterano ne il numero di locali ne le destinazioni degli stessi, pertanto la regolarizzazione in termini Edilizi, presso il Comune di Cocquio Trevisago, può avvenire con costi decisamente contenuti.

Accertamento di conformità urbanistico-Edilizia Dalla visura esperita presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cocquio Trevisago si è anzitutto accertata la regolarità del titolo abilitativo alla esecuzione dell'intervento di Ristrutturazione dell'immobile. Con regolare richiesta lo scrivente ha visionato gli elaborati grafici progettuali dell'intervento pertanto ha potuto procedere ad una attenta verifica circa la rispondenza tra le opere eseguite e le opere progettate. L'intervento ristrutturativo dell'immobile in oggetto è stato attuato dal precedente proprietario, in forza dei seguenti titoli abilitativi:

Licenza Edilizia n. ..... del 22.10.1975 rilasciata il 29.10.1975

Il rilascio del Decreto di Abitabilità, oggi Agibilità, non risulta rilasciato così come non risulta completato l'iter di "Fine Lavori" ne presentata istanza di "Agibilità

Domanda: 

Il perito non ha evidenziato il termine dei 120 giorni dal decreto di trasferimento per inoltro domanda di sanatoria

La commerciabilita' dell'immobile e' salva in quanto la costruzione e' ante 1967 o vale la data della pratica edilizia del 1975?

Io vorrei locare l'immobile, se non regolarizzo l'immobile potre incorrere in futuro ad eventuali sanzioni?

Con il Decreto Semplificazioni 2020 è stato abrogato l’ultimo comma dell’art. 34 (2-ter) del Testo Unico sull'Edilizia relativo alle tolleranze del 2% ed è stato inserito l'articolo 34-bis che amplia la fattispecie delle tollerabilità.

Sono tollerate anche:

comma 2: "fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche delle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione degli impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile."

Le "opere interne eseguite durante i lavori previsti dal titolo edilizio". Questo significa che, ad esempio, se in passato avessi progettato un muro (o una porta) e durante i lavori quest'ultimo fosse stato posizionato diversamente da quanto riportato nel titolo edilizio, ad oggi, tale difformità non necessita di sanatoria e non costituisce abuso. Questa tolleranza riguarda solo le opere interne che non pregiudichino l'agibilità o che non siano contrarie alla disciplina urbanistica

Quindi per lievi difformita' ci si potrebbe appellare all'articolo 34-bis che amplia la fattispecie delle tollerabilità?

Grazie e complimenti per la professionalita' e la competenza con la quale gestite questo forum.

F.M.

inexecutivis pubblicato 25 maggio 2021

Secondo il disposto dell’art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, gli immobili costruiti in epoca anteriore al 2 settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l’abuso edilizio commesso dall’alienante, a condizione che, nell’atto pubblico di trasferimento, risulti inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, senza che rilevi, pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, la mancanza dell’attestazione di conformità della costruzione alla licenza edilizia ovvero la esistenza di una concessione in sanatoria (ovvero la domanda, ad essa relativa, corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione) (Cass. civ., sez. II, 22 agosto 1998, n. 8339).

Aggiungiamo inoltre nel caso prospettato il citato art. 34 bis ci sembra applicabile.

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