Oneri condominiali ordinari e straordinari

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  • Ultimo messaggio 02 ottobre 2018
renzi_davide pubblicato 25 agosto 2018

Buongiorno. Immobile acquistato in asta il 12 aprile 2018. Decreto di trasferimento firmato dal giudice in data 04/07/2018, ma ancora non sono in possesso della copia conforme e registrata. Immobile liberato in data 24/07/2018 nonostante l'ordinanza di liberazione dell'immobile fosse stata emessa dal giudice in data 27/12/2017 e sul decreto di trasferimento c'è scritto testualmente che l'immobile doveva essere consegnato libero alla data 04/07/2018. Domanda? In quale momento divento effettivo proprietario dell'immobile? Alla firma del giudice 04/07/2018 (ma ancora non sono in possesso della copia conforme del decreto di trasferimento, in quanto ancora non registrato da parte del delegato alla vendita). Oppure in data 24/07/2018 giorno della liberazione dell'immobile? Inoltre l'amministratore di condominio mi chiede oneri ordinari relativi ad insolvenze del vecchio proprietario, in quale misura sono obbligato a pagare? Ed oneri straordinari relativi a spese di lavori di tinteggiatura scale e ringhiere deliberate in riunione straordinaria di condominio in data 13/07/2018. Sono tenuto a pagare anche queste? O spettano al vecchio proprietario? Visto che a questa data occupava ancora l'immobile? Spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente per l'ottimo servizio da voi svolto. Davide.

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inexecutivis pubblicato 27 agosto 2018

Nel rispondere alla prima domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

A proposito degli oneri condominiali osserviamo quanto segue.

Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità. Così la giurisprudenza, la quale ha osservato che In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017. Nella stessa direzione si era espresso, in precedenza, Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”).

Dunque al fine di individuare le spese condominiali insolute occorre avere riguardo al biennio considerato dalla norma.

Diverso, invece, è il criterio da utilizzare al fine di verificare se una certa spesa rientri o meno nel biennio considerato, dovendosi distinguere, a questo proposito, tra spese di manutenzione straordinaria, da un lato, e spese di gestione, manutenzione ordinaria e necessarie alla conservazione delle parti comuni, dall’altra.

La giurisprudenza, con riferimento alle spese necessarie per la conservazione o il godimento dell’immobile ha infatti stabilito che  l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa” (Cass., 18.4.2003, n. 6323).

Viceversa, in tema di interventi di straordinaria manutenzione la medesima Corte di Cassazione ha precisato che “In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654, ove si è precisato che invece, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune occorre avere riguardo al momento in cui nel momento in cui sorge la relativa obbligazione, indipendentemente dall’inserimento in bilancio, anche precedente, della relativa spesa, in quanto la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare e l’appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere per le attività comprese nell’ordinaria gestione condominiale).

renzi_davide pubblicato 27 agosto 2018

Perdoni la mia ignoranza ma in pratica come devo interpretare la frase: va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”.  Potrei avere un esempio pratico? Grazie infinite.

inexecutivis pubblicato 30 agosto 2018

L'esercizio condominiale non va inteso, secondo l'accezione seguita dalla Corte di Cazzazione (e che ci sembra da condividere) come anno solare, ossia 1 gennaio - 31 dicembre.

Occorre avere giguardo all'esercizio condominiale così come si ricava dalle delibere assembleari: così, ad esempio, se il condominio il 15 marzo 2016 approva il bilancio preventivo 16 marzo 2016 - 15 marzo 2017, vuol dire che l'annualità è 16 marzo 2016 - 15 marzo 2017.

Insomma, occorre guardare, per ogni singolo condominio, da quando decorrono le singole annualità. 

renzi_davide pubblicato 31 agosto 2018

Mi ricollego al discorso. L'amministratore di condominio pretende il pagamento di oneri relativi all'anno 2016 pari a 800 euro del vecchio proprietario moroso nei confronti del condominio. Semplicemente per il fatto che lui ogni anno nel bilancio preventivo riporta anche i debiti di tutti gli anni precedenti. Secondo me è un assurdità, anche perchè sarebbe disatteso ciò che lei mi ha risposto sopra, ossia che: Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente". Allora mi chiedo: se l'amministratore di condominio nel bilancio preventivo annuale riporta le morosità di venti anni addietro, il nuovo acquirete è tenuto a pagare? Mi sembra assurdo. Aspetto una sua cortese risposta.

inexecutivis pubblicato 04 settembre 2018

La delibera assembleare non può derogare al criterio di riparto che abbiamo sopra indicato, poiché essa si pone inevitabilmente in contrasto con le previsioni di una norma imperativa.

Una delibera siffatta, ove adottata, sarebbe insanabilmente nulla.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza (in un caso diverso, ma i cui connotati di findo coincidono) laddove ha affermato che "La delibera condominiale che, a maggioranza ed in deroga al criterio legale del consumo effettivamente registrato o del valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ripartisca in parti uguali tra queste ultime le spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato è, indipendentemente dal precedente criterio di riparto adottato nel condominio, nulla per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale" (Cass. Sez. II, 04/08/2017, n. 19651).

renzi_davide pubblicato 06 settembre 2018

Grazie infinite per le delucidazioni e complimenti per il servizio.

inexecutivis pubblicato 08 settembre 2018

grazie a lei

savyfo pubblicato 22 settembre 2018

Buongiorno Astalegale

un condomino si trova in una situazione similare  ma che si trascina da anni, in particolare:

- con decreto di trasferimento diventa proprietario di unità condominiale nel gennaio 2011,

- il condomino  solo  nel 2013  aggiorna l'anagrafica condominiale  trasmettendo  al condominio il titolo che lo vede diventare proprietario

-  l'amministratore  richiede  quindi  al nuovo condomino  di saldare l'intera  morosità pregressa il trasferimento , dal 2007 al 2011, pari a circa  4 annualità, maggiorata  di importanti addebiti personali, circa 1.200€,  comprensivi delle spese  legali sostenute  dal condominio  per il recupero del credito nei confronti dell'esecutato

-solo dopo copiosa corrispondenza con  il legale del condominio, questo ultimo via mail, riduce il saldo richiesto  a quanto prescrive il codice civile , cioè alla annualità in corso e alla annualità precedente il  trasferimento di proprietà, maggiorato però degli addebiti personali  dovuti  dal precedente debitore esecutato 

- solo successivamente  il nuovo proprietario  nel maggio 2013, con 2 distinti bonifici versa un importo che salderebbe tutto il debito dovuto sino a quella data,  esclusa la maggiorazione non dovuta dagli addebiti personali dovuti  dal precedente debitore esecutato 

-l'amministratore prima  e l'assemblea non informata,  con l'approvazione dei successivi 5 riparti/conguagli,  richiedono  ancora oggi  di saldare l'intera  morosità pregressa il trasferimento, dal 2007 al 2011, maggiorata   degli addebiti personali dell'esecutato di circa 1.200€

 -con il  comportamento opposto  l'amministratore,    e l'assemblea  nel 2014/2015, dopo il trasferimento di altre 2  unità condominiali a seguito di procedure esecutive, portano con l'approvazione dei relativi bilanci  nel conto perdite le annualità pregresse l'anno in corso e l'anno precedente i 2 decreti di trasferimento , non dovute dai nuovi proprietari

- il nuovo proprietario  non ha più versato dal maggio 2013 ad oggi alcuna quota condominale, chiedendo  anche attraverso  il  proprio legale, di ricevere prima   una dichiarazione liberatoria e la correzione  dei bilanci/riparti/conguagli  condominiali con l'azzeramento del  debito pregresso al maggio 2013 

- il nuovo proprietario non ha  partecipato ad alcuna assemblea condominiale  tranne l'ultima,  e non ha mai impugnato alcuna delibera assembleare 

- solo nell'ultima recente  ma tardiva assemblea, a meno di 30 giorni da oggi,   in cui viene  approvato il bilancio 2016/2017, il "nuovo proprietario" presenzia e  vota contro  l'approvazione

Dopo la lunga ricostruzione quali eventuali azioni dovrà intraprendere il "nuovo proprietario" per tutelarsi?

Grazie 

  

inexecutivis pubblicato 25 settembre 2018

Nel ribadire quanto abbiamo già detto, e nel confermare la nullità di una delibera assembleare che deroghi i criteridi riparto fissati dall'art. 63 disp. att. c.c., riteniamo che il condomino che abbia regolarmente pagato quanto di sua compentenza, non può far altro che rifiutare di versare oneri condominiali cui non è tenuto.

Se ciononostante il condominio dovesse agiure giudizialmente nei suoi confronti, non gli resta che difendersi davanti al giudice.

savyfo pubblicato 26 settembre 2018

Buongiorno Astalegale 

grazie mille della risposta, quindi:

1- il condomino per difendersi da eventuale decreto ingiuntivo, sarà tenuto ad impugnare tutte le delibere assembleari che ripartiscono le  quote condominiali non dovute ?  oppure dovrà impugnare solo l'ultima delibera assembleare ? o in alternativa non sarà necessario alcuna impugnativa ?

2-  in relazione agli addebiti personali addebitati dal condominio  al debitore esecutato  nel periodo di solidarietà passiva ,  dovranno essere saldati dalnuovo proprietario?

Grazie 

inexecutivis pubblicato 29 settembre 2018

La delibera assembleare non può derogare al criterio di riparto che abbiamo sopra indicato, poiché essa si pone inevitabilmente in contrasto con le previsioni di una norma imperativa.

Una delibera siffatta, ove adottata, sarebbe insanabilmente nulla.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza (in un caso diverso, ma i cui connotati di fondo coincidono) laddove ha affermato che "La delibera condominiale che, a maggioranza ed in deroga al criterio legale del consumo effettivamente registrato o del valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ripartisca in parti uguali tra queste ultime le spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato è, indipendentemente dal precedente criterio di riparto adottato nel condominio, nulla per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale" (Cass. Sez. II, 04/08/2017, n. 19651).

La conseguenza è che il condomino cui dette spese siano state illegittimamente attribuite non ha l'onere della relativa impugnazione nel termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., potendo semplicemente eccepirne la nullità quando sia stato convenuto in giudizio (Cass., sez. II, 20.3.2015, n. 5657).

Quanto alle spese richiedibili al nuovo proprietario, deve trattarsi di spese connesse alla qualità di condomino, non già di debiti personali del precedente proprietario. Così, ad esempio, se un condimino è stato condannato al risarcimento del danno provocato al condoiminio in conseguenza di un atto illecito, il pagamento di questa somma non potrà certamente essere richiesto all'acquirente, poichè non si tratta di un debito connesso alla proprietà dell'immobile condominiale.

 

 

savyfo pubblicato 30 settembre 2018

Buongiorno Astalegale 

grazie per la risposta, quindi  cortesemente chiedo se a VS. parere  1.200€ di addebiti personali addebitati all'esecutato,  nell'esercizio precedente il decreto di trasferimento,  per spese  legali sostenute  dal condominio  nel tentativo vano di  recupero del credito nei confronti dell'esecutato, sono dovuti dal nuovo proprietario ?

inexecutivis pubblicato 02 ottobre 2018

Nel ribadire i concetti espressi, rispondiamo affermando che se la decisione di adire le vie giudiziarie è stata assunta nel biennio preso in considerazione dall'art. 63 citato, la somma è dovuta.

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