Oneri chiamati "a titolo di fondo spese" altissimi

  • 139 Viste
  • Ultimo messaggio 13 maggio 2019
volpim3 pubblicato 09 maggio 2019

Buongiorno,

Sono un cittadino italiano e martedì prossimo vorrei gareggiare alla mia prima asta.
Durante la fase di preparazione dei document, poco fa, ho letto che nel modulo di offerta - datomi dall'avvocato da cui si terrà l'asta- c'é un paragrafo che cita testuali parole:


l'aggiudicatario "SI IMPEGNA/ SI IMPEGNA a depositare, in caso di aggiudicazione e sempre nei modi e nei termini di cui all'ordinanza di vendita, a titolo di fondo spese, una somma pari al 15% del prezzo di aggiudicazione di ciascun lotto a mezzo di assegno circolare non trasferibile..."

 

Purtroppo nell'ordinanza di vendita la percentuale 15% non viene assolutamente menzionata.
Le mie domande sono molteplici.

-Innanzitutto, perchè dare una natura percentuale a delle retribuzioni che dovrebbero coprire a mio parere aggiudicazione, asta e spese amministrative?


-In secondo luogo, il 15% mi sembra una cifra enorme se si considera che le imposte ed eventuale IVA del bene non penso siano incluse.

-È possibile che l'avvocato in questo caso (o il notaio) inserisca dei costi amministrativi il cui valore sia a propria discrezione?
Questo mi sembra assurdo perchè falserebbe la riuscita di un'asta se un notaio/ avvocato avesse costi troppo elevati - siccome per gareggiare bisogna accettare formalmente tutte le richieste imposte di legge. 

Spero possiate rispondermi nel più breve tempo possibile perchè dovrei presentare l'offerta -cal più tardi - lunedi prossimo.

Grazie mille e buona giornata.


inexecutivis pubblicato 13 maggio 2019

Rispondiamo all'interrogativo formulato osservando in primo luogo che nel 15% che le viene indicato sono normalmente ricomprese anche le imposte connesse al trasferimento. Peraltro si tratta di una previsione assai frequente negli avvisi di vendita, legata al fatto che non è possibile conoscere a priori il prezzo di aggiudicazione.

Aggiungiamo che non è rilevante il fatto che di questa percentuale non si parli nell'ordinanza, poichè capita che il giudice ne rimetta la determinazione al delegato.

Quanto ai "costi amministratvi" (immaginiamo che ci si riferisca al compenso) precisiamo che essi non possono essere liberamente determinati dal professionista delegato (in questo caso il notaio) poichè essi al contrario vengono fissati dal giudice ai sensi dell'art.179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma tre prevede che il giudice può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente”.

Close