Omessa indicazione del giorno e orario ricezione offerta

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  • Ultimo messaggio 02 agosto 2021
gianmarcodavide pubblicato 26 luglio 2021

Salve vorrei sottoporre la presente questione.
Il giorno fissato per l'asta sincrona mista, perviene una sola offerta e il professionista delegato, all'esisto, dispone l'aggiudicazione provvisoria. Il mio clente è chiamato all'eredità e vuole opporsi all'aggiudicazione. 
Una volta visionata la documentazione caricata sul fascicolo telematico mi accorgo che:
- la busta contenente l'offerta non reca indicazione di data e ora in cui è pervenuta;
- la cauzioine è assolta con 4 assegni benché l'avviso prvedesse "esclusivamente un assegno circolare non trasferibile";
- tessera sanitaria dell'offerente scaduto.
Può, per tali motivi, ritenersi inefficacia l'offerta? 
Posso proporre reclamo 591ter per chiedere l'annullamento della vendita?
Sono vizi rilevabili anche d'ufficio?
Vi ringrazio in anticipo!

inexecutivis pubblicato 02 agosto 2021

A nostro avviso non vi sono elementi per impugnare l’aggiudicazione con un reclamo ex art. 591-ter c.p.c.

Il fatto che la busta contenente l’offerta non rechi la data e l’ora in cui è pervenuta non rileva.

Invero, a norma dell’art. 12 comma 3 del d.m. 32/2015 l’offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del medesimo decreto.

Il successivo art. 13, comma 1, prevede poi che essa, unitamente ai documenti allegati, è inviata a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it), e a norma dell’art. 14 “si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

Quindi, se la ricevuta è stata tempestivamente generata l’offerta è valida.

Allo stesso modo, non ci pare determinante il fatto che gli assegni contenenti la cauzione siano 4 e non uno.

Ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerta è inefficace (tra l’altro) se l’offerente non presta cauzione “con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita”.

Ora, non ci sembra che il versamento della cauzione mediante pluralità di assegni circolari possa costituire causa di esclusione dalla gara. La previsione normativa appena citata, infatti, ci sembra rispettata poiché se nell’ordinanza di vendita è previsto che essa sia versata mediante assegno circolare, l’offerente che versi con questa modalità ha ossequiato quella disposizione, indipendentemente dal fatto che gli assegni siano uno o più.

Va poi aggiunto che, diversamente opinando, non si vede quale concreto interesse (delle parti o della procedura in quanto tale) possa essere salvaguardato dal considerare necessario, e dunque a pena di esclusione, che la cauzione sia versata con assegno unico.

Registriamo che in un precedente di alcuni anni fa (cass. Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 24/07/2012) la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso” (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).

Tuttavia, ripetiamo, a nostro avviso la situazione prospettata nella domanda non pone un problema di mancato rispetto delle prescrizioni di vendita.

Aggiungiamo che la mera deduzione della mancata notifica di un atto processuale quale motivo di opposizione non ne giustifica di per sé l’accoglimento, se non si indica l’interesse sostanziale che quella mancata notificazione ha leso (sul punto, Cass. 3.2.2012, n. 1609, secondo cui “Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione; analogamente n. 14774 del 30/06/2014, secondo cui “In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto”).

Per tali ragioni, anche la questione della tessera sanitaria non rileva.

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