A nostro avviso la chiusura del fallimento in tempi rapidi può essere ottenuta attraverso la presentazione di una proposta di concordato fallimentare.
A norma dell’art. 124 la proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o anche da un terzo. Essa può essere presentata anche dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, purché dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
Nel formulare la proposta è possibile prevedere il pagamento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (questo requisito dovrà essere attestato da un professionista in una relazione da allegare alla proposta concordataria).
Il successivo art. 125 dispone che la proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori.
Ottenuto il parere, essa viene comunicata ai creditori dal curatore, con fissazione di un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso (il silenzio equivale a voto favorevole).
Dispone l’art. 128 che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
A norma dell’art. 129, se la proposta è stata approvata e non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.