inexecutivis
pubblicato
20 aprile 2020
L’art. 588 c.p.c. dispone che “ogni creditore”, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
A norma del successivo art. 589 il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l’importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell’offerente. Fermo restanti questi limiti, l’offerente può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale.
I rapporti tra l'istanza di assegnazione e le offerte di acquisto sono disciplinati dagli artt. 588, 572 e 573 c.p.c.
Dalla lettura di queste due norme si ricava la seguente disciplina, che distingue a seconda del fatto che sia stata presentata una sola offerta o una pluralità di offerte.
Offerta unica:
Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;
Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione.
pluralità di offerte:
In questo caso, se il prezzo raggiunto all’esito della gara (o in assenza di gara) è inferiore al prezzo base e vi sono istanze di assegnazione, il Giudice non aggiudicherà ma assegnerà il bene.
Dalle norme surrichiamate dunque, è possibile ricavare il convincimento per cui l’istanza di assegnazione attribuisce al creditore che l’abbia tempestivamente formulata il diritto di vedersi attribuito il bene a condizione che non vi siano offerte di importo almeno pari al prezzo base, e di contro assoggettano colui che offre per un importo al di sotto del prezzo base al rischio di vedersi non aggiudicato il bene qualora, in sede di apertura delle buste, fosse l’unico offerente.
Del resto, se così non fosse non avrebbe alcun senso la distinzione tra prezzo base ed offerta minima, poiché non vi sarebbe alcun disincentivo a formulare offerte al di sotto del prezzo base.