Offerta e comunione dei beni

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  • Ultimo messaggio 04 febbraio 2017
nicola75 pubblicato 08 settembre 2016

Buongiorno,

 

io e mia moglie siamo coniugati in regime di comunione legale dei beni. Intendiamo partecipare a un’asta nei prossimi mesi.

 

E’ preferibile che solo uno dei due presenti offerta perché tanto il bene ricadrà automaticamente in comunione dei beni oppure ci consigliate di effettuare offerta congiunta in modo che entrambi i nominativi siano indicati nel decreto di trasferimento? In tal caso l'assegnazione sarebbe automatica al 50% per ognuno di noi o nell'offerta è necessario specificarlo?

 

Per il pagamento ricorreremo a un mutuo fondiario che sarà intestato a entrambi.

 

Chiederemo anche i benefici prima casa. Al momento abbiamo già un immobile acquistato con gli stessi benefici che venderemo come consentito nei 12 mesi successivi al decreto di trasferimento. Questo particolare va indicato in offerta o è sufficiente scrivere che si chiede di applicare i benefici prima casa?

 

Grazie

 

 

Nicola

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inexecutivis pubblicato 11 settembre 2016

  Affinché il bene ricada nel regime della comunione legale dei coniugi non è necessario che lei e sua moglie formuliate una offerta congiunta.

 

Infatti, i beni acquistati dopo il matrimonio entrano a far parte della comunione automaticamente (e dunque si trasferiscono direttamente in capo ad entrambi i coniugi) anche se l’acquisto è effettuato da uno solo di essi.

A questo fine, nel formulare l’offerta, le consigliamo di specificare che lei è coniugato e che è in regime di comunione legale (indichi anche le generalità di sua moglie).

Quanto ai benefici prima casa è sufficiente che lei indichi puramente e semplicemente che intende avvalersene.

faber pubblicato 02 febbraio 2017

Buonasera, se l'immobile su cui si avevano già i benefici prima casa non viene venduto entro 1 anno come previsto, come si procede? viene ricalcolata l'imposta sul nuovo acquisto come seconda casa? ci sono sanzioni? o semplicemente si paga la differenza dovuta?

 

grazie 

inexecutivis pubblicato 04 febbraio 2017

Perdendosi i benefici richiesti, oltre al ricalcolo dell’imposta, si subirà l’applicazione delle sanzioni (30% dell’imposta omessa), oltre agli interessi.

Segnaliamo, tuttavia, che con la risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate, affrontando il caso di cui alla nota  II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, comma 4, (il quale disciplina i casi di decadenza dai benefici dell’agevolazione “prima casa”, affermando tra l’altro che l’agevolazione viene meno in caso di “trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto” aggiungendo che “Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”, ha sostenuti che le sanzioni non si applicano se, prima della scadenza dell’anno il contribuente, dichiarando di non volersi avvalere del beneficio, chiede all’Agenzia delle Entrate il ricalcolo delle imposte. In questo caso, pagherà esclusivamente la maggiore imposta rideterminata, oltre agli interessi legali.

 

Pertanto, se non vuole o non potrà rivendere entro l’anno l’immobile acquistato, le suggeriamo di presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato il decreto di trasferimento dell’immobile, manifestando espressamente la sua intenzione di non voler procedere alla vendita dello entro i dodici mesi e richiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. 

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