L’istanza di assegnazione, come recita l’art. 589 c.p.c. deve essere formulata per una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base della vendita per la quale è presentata.
Dunque, il creditore che intende ottenere l’assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione.
Tra istanza di assegnazione ed offerta minima non esiste alcun rapporto, nel senso che la riduzione di ¼ non si applica al creditore che formula l’istanza di assegnazione.
Quindi il creditore che presenta un’istanza di assegnazione può farlo solo per uno dei due importi che abbiamo appena indicato, senza alcuna possibilità di usufruire della riduzione di un quarto, che vale soltanto per le offerte di acquisto.
Quanto ai rapporti tra istanza di assegnazione ed offerta, l’analisi degli artt. 572 e 573 c.p.c. consente di affermare che:
In caso di unica offerta:
Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;
Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può (non deve) procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588.
In caso di pluralità di offerte:
1) Offerenti che partecipano alla gara:
-Se il prezzo raggiunto all’esito della gara è pari o superiore al prezzo base il Giudice aggiudica;
-Se il prezzo raggiunto all’esito della gara è inferiore al prezzo base il Giudice:
Aggiudica in assenza di istanze di assegnazione;
Assegna in presenza di istanze di assegnazione;
2) Offerenti che non partecipano alla gara:
Se il prezzo indicato nella migliore offerta è pari o superiore al prezzo base il Giudice aggiudica;
Se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al prezzo base il Giudice:
Assegna in presenza di istanze di assegnazione;
Aggiudica in assenza di istanze di assegnazione.