Offerta di pagamento in istanza assegnazione

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  • Ultimo messaggio 28 settembre 2017
infiniti pubblicato 03 gennaio 2017

Buonasera,

Se il prezzo nell'avviso di vendita è inferiore (60.000,00 euro) rispetto ai crediti dei creditori aventi diritto di prelazione ipotecaria (100.000,00 euro), quale importo minimo può essere offerto dal creditore chirografario che chiede l'assegnazione del bene immobile ?

L'art. 506 recita: "L'assegnazione puo' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente" ... troverei illogico che il creditore che chiede l'assegnazione dovesse versare una somma superiore al prezzo stimato del bene, ma dal testo dell'articolo sembrerebbe.

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inexecutivis pubblicato 04 gennaio 2017

L’istanza di assegnazione, come recita l’art. 589 c.p.c. deve essere formulata per una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base della vendita per la quale è presentata.

Dunque, il creditore che intende ottenere l’assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione.

Tra istanza di assegnazione ed offerta minima non esiste alcun rapporto, nel senso che la riduzione di ¼ non si applica al creditore che formula l’istanza di assegnazione.

Quindi il creditore che presenta un’istanza di assegnazione può farlo solo per uno dei due importi che abbiamo appena indicato, senza alcuna possibilità di usufruire della riduzione di un quarto, che vale soltanto per le offerte di acquisto.

Quanto ai rapporti tra istanza di assegnazione ed offerta, l’analisi degli artt. 572 e 573 c.p.c. consente di affermare che:

In caso di unica offerta:

Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;

Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può (non deve) procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588.

In caso di pluralità di offerte:

1) Offerenti che partecipano alla gara:

-Se il prezzo raggiunto all’esito della gara è pari o superiore al prezzo base il Giudice aggiudica;

-Se il prezzo raggiunto all’esito della gara è inferiore al prezzo base il Giudice:

Aggiudica in assenza di istanze di assegnazione;

Assegna in presenza di istanze di assegnazione;

2) Offerenti che non partecipano alla gara:

Se il prezzo indicato nella migliore offerta è pari o superiore al prezzo base il Giudice aggiudica;

Se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al prezzo base il Giudice:

Assegna in presenza di istanze di assegnazione;

 

Aggiudica in assenza di istanze di assegnazione.

infiniti pubblicato 04 gennaio 2017

Quindi nel caso prospettato, in assenza di offerte, il creditore che chiede l'assegnazione dovrebbe offrire 100.000 (credito ipotecario e spese) e non soltanto i 60.000 corrispondenti al prezzo base di vendita ? Mi pare un modo per non incentivare l'assegnazione anche a danno del creditore ipotecario che vedrà successivi tentativi di vendita a prezzo ulteriormente ribassato.

inexecutivis pubblicato 06 gennaio 2017

Il contenuto dell'art. 589 cpc, è chiaro: l'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art .506 cpc (e dunque non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente) e al prezzo di vendita.

Ad ogni buon conto, aggiungiamo che nulla impedisce al creditore di partecipare alla vendita alla stregua di ogni altro offerente.

faber pubblicato 15 gennaio 2017

Nel caso in cui la somma delle spese di esecuzione e dei crediti aventi diritto di prelazione anteriore al credito dell'istante l'assegnazione fosse superiore al prezzo di base d'asta, quanto deve offrire l'istante d'assegnazione per vedersi accolta l'istanza?

Inoltre, in caso di vendita non esperita per mancanza di offerte o in cui a seguito della gara fra le offerte, la migliore offerta fosse sempre inferiore al prezzo base d'asta e vi fossero due istanze di assegnazione,come procede il giudice/notaio delegato? a chi assegna? è prevista una gara fra gli istanti d'assegnazione?

Infine, il giudice/notaio delegato è tenuto a comunicare ai partecipanti all'asta l'esistenza di istanze d'assegnazione? prima o dopo la gara? e se lo facesse prima della gara, comunica anche la relativa offerta dell'istante d'assegnazione? così da permettere a chi partecipa all'asta di fare un'offerta superiore a quella dell'/degli istanti d'assegnazione?

inexecutivis pubblicato 17 gennaio 2017

Come abbiamo già detto, la regola ricavabile dall’art. 589, comma primo, c.p.c. è che l’istanza di assegnazione deve essere fatta per il più alto importo tra prezzo base e spese di esecuzione più i crediti aventi grado anteriore rispetto a quello del creditore richiedente.

Quanto all’ipotesi in cui vi siano più istanze di assegnazione osserviamo che si tratta di una evenienza che il codice non disciplina.

Due sono le soluzioni possibili per uscire dall’empasse: o il bene viene assegnato al creditore che ha presentato per primo l’istanza, oppure si apre una gara tra i richiedenti l’assegnazione.

La scelta per l’una o l’altra soluzione potrebbe essere stata indicata dal Giudice ex ante in sede di adozione dell’ordinanza di vendita. Qualora ciò non sia avvenuto, l’unica strada a nostro giudizio praticabile è quella di aprire una gara tra i creditori: invero, si tratta di una scelta conforme al superiore interesse della procedura, che è quello di conseguire il massimo realizzo possibile.

Non riteniamo che, ove non espressamente previsto nell’ordinanza di vendita, possa essere adottato il criterio della priorità temporale del deposito dell’istanza, poiché si tratta di un criterio che preferirebbe una istanza rispetto alle altre in forza di un provvedimento non predeterminato.

 In ordine all’ultimo quesito, a nostro avviso il professionista delegato non deve comunicare agli offerenti l’esistenza di una istanza di assegnazione. Invero, ogni offerente sa, poiché il dato si ricava dalla lettura degli artt. 572 e 573 c.p.c., che se formula una offerta inferiore al prezzo base (in misura, ovviamente, non eccedente il quarto) si espone al rischio della mancata aggiudicazione in presenza di istanze di assegnazione. La segretezza dell’istanza di assegnazione si giustifica anche in considerazione del fatto che se esiste un soggetto potenzialmente disponibile ad offrire una somma pari al prezzo base (e dunque superiore all’offerta minima), ove a conoscenza dell’assenza di istanze di assegnazione, ometterebbe di farlo.

vecino14 pubblicato 26 settembre 2017

Salve,

sono nuovo e vorrei porre una domanda.

Una volta aggidicata l' asta e saldato la casa, con l' attestato di assegnazione "e quindi non di trasferimento", posso io, ovviamente con idocumenti dell' immobile, fare richiesta di mutuo?

Grazie

inexecutivis pubblicato 28 settembre 2017

Riteniamo di si.

Il provvedimento di aggiudicazione, infatti, le conferisce il diritto ad ottenere il trasferimento dell'immobile previo versamento del saldo del prezzo.

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