Occupazione rilevata dopo decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 27 ottobre 2019
giorgio76 pubblicato 22 ottobre 2019

Buongiorno,

ho acquistato nel Gennaio 2018 un terreno industriale in un'asta giudiziaria. Il terreno risultava come libero dalla perizia e sull'avviso di vendita. Custode del terreno risultava lo stesso debitore esecutato. Ho ottenuto il decreto di trasferimento nel Giugno del 2018.

Il terreno non è recintato ed essendo un investimento a lungo termine non ho nell'ultimo anno effettuato interventi sullo stesso.

Alcune settimane fa ho notato che in un angolo dello stesso terreno era presente un orto. Il weekend successivo l'ho passato stando nelle vicinanze e sono riuscito a scovare una persona intenta a lavorare nell'orto. Parlandoci ho scoperto che è un parente dell'esecutato e sostiene di aver sempre fatto l'orto su quel terreno. Non credo abbia un contratto di affitto o altro visto che non ne risultavano in perizia.

Il problema è che tale persona non ha intenzione di liberare il terreno nonostante sia adesso a conoscenza che il terreno non è più di proprietà del suo parente.

inexecutivis pubblicato 27 ottobre 2019

Il caso prospettato nella domanda può essere affrontato solo facendo applicazione delle regole generali, prescindendo dunque dal fatto che l'acquisto sia stato eseguito in seno ad una procedura giudiziale.

In altri termini, cioè, il suo caso non è diverso da quello cui si troverebbe difronte un qualunque soggetto che, avendo compiuto acquisto immobiliare, si trovi a dover fare i conti con la pretesa di un qualunque altro soggetto che occupi l'immobile acquistato, in tutto o in parte, accampando un titolo oppure senza nessun titolo.

In situazioni del genere, infatti, per vincere eventuali resistenze l’unico rimedio possibile è quello di percorrere le vie giudiziarie.

Le consigliamo comunque, come primo passo, di inviare una formale diffida all’occupante, anche per interrompere il decorso del tempo necessario per il maturare dell’acquisto per intervenuta usucapione.

Infatti, a mente dell’art. 1158 c.c. “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.

Poiché questo modo di acquisto della proprietà prevale sugli acquisti a titolo particolare, colui che possegga un bene immobile in modo continuato, pacifico e non interrotto per 20 anni, potrà opporre in sul titolo agli altri acquirenti a titolo particolare, con la conseguenza che la sua lettera è necessaria per far cessare formalmente il carattere “pacifico” del possesso oggi esercitato dal suo interlocutore

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