inexecutivis
pubblicato
16 giugno 2020
L’attuale terzo comma dell’art. 560 c.p.c. prevede che “Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma”.
Sulla scorta di questa previsione, non possono chiedere di permanere all’interno dell’immobile i soli familiari dell’esecutato.
Quanto alla indennità di occupazione, osserviamo che la giurisprudenza ha riconosciuto la facoltà del custode giudiziario di agire, qualora autorizzato dal G.E., nei confronti del conduttore dell’immobile soggetto a pignoramento in virtù di contratto inopponibile alla procedura per ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno da occupazione abusiva, su cui si estende il vincolo reale quale frutto ex art. 2912 c.c. Cass., Sez. III, 16 gennaio 2013, n. 924. Inoltre, la qualificazione del pregiudizio da occupazione abusiva come danno in re ipsa, che discende dalla perdita della disponibilità del bene e dalla mancata percezione di un reddito immobiliare, è stata argomentata da Cass., Sez. II, 17 novembre 2011, n. 24100.
Questi argomenti sono stati recentemente confermati da Cass., Sez. III, 14 novembre 2019, n. 29491.
Poiché l’occupazione abusiva si configura come tale a decorrere dalla data del pignoramento, riteniamo che l’indennità sia dovuta a partire da quel momento.
Infine, non crediamo che l’emergenza sanitaria possa incidere sulla fattispecie poiché essa non ha fatto venir meno la illegittimità dell’occupazione, né dispensa l’autore dell’occupazione illegittima dall’obbligo di provvedere al risarcimento del danno.