Occupato dall'assegnatario

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  • Ultimo messaggio 04 marzo 2019
ettoremarullo pubblicato 01 marzo 2019

Buongiorno, sto seguendo un immobile all'asta presso il tribunale di genova.

L'immobile risulta attualmente occupato da moglie e figlio minore dell'esecutato.

 

Marito e moglie risultano sposati in separazione dei beni e la moglie risulta essere assegnataria dell'immobile in questione.

 

Qualora dovessi aggiudicarmi l'asta è onere del giudice liberare l'immobile? In caso contrario quali sono le modalità e le tempistiche di sgombero?

 

Grazie per la cortese attenzione

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2019

Per rispondere all'interrogativo formulato occorrerebbe in primo luogo stabilire se il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile alla procedura (e quindi all'aggiudicatario) o meno.

 

A questo è necessario verificare se il provvedimento di assegnazione sia stato emesso prima o dopo il 28.2.2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, introduttiva dell’art. 155 quater c.c.

Se emesso prima della data appena indicata troveranno applicazione i principi sanciti da Cass. 26.7.2002, n. 11096, e dunque:

- se esso non è stato trascritto sarà opponibile al creditore pignorante nei limiti di nove anni;

- se trascritto, sarà opponibile alla procedura sino al momento del raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio.

 

Se invece si trattasse di provvedimento di assegnazione emesso dopo il 28.2.2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, troverà applicazione l’art. 155 quater c.c., (poi trasfuso nell’attuale art. 337 sexies c.c.) introdotto dalla novella appena citata, a mente del quale “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.

Ne consegue, che il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sarà disciplinato dalle norme sulla trascrizione, con la conseguenza che, nel suo caso, essendo stato trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca (ed addirittura dopo la trascrizione del pignoramento) esso non è opponibile alla procedura.

In questi termini si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che “In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”.

Tutto questo vale per le ipotesi di assegnazione della casa coniugale emesso nell’ambito di un giudizio di separazione giudiziale.

Se invece il provvedimento di assegnazione fosse stato emesso in seno ad una separazione conclusasi come consensuale, riteniamo che non sia necessario compiere le distinzioni di cui le abbiamo sin qui detto. in tal caso, infatti, l’assegnazione della casa coniugale ha natura negoziale, e dunque sarà assimilabile al comodato, con la conseguenza che non sarà opponibile alla procedura. In proposito, infatti, va ricordato che “L'acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell'esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore il compratore acquista "ipso iure" il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Cass. Sez. 2, Sentenza 17/10/1992 n. 11424).

Così ricostruito il panorama normativo di riferimento, e venendo alle modalità e tempistiche della consegna dell'immobile, osserviamo che ai sensi dell’art. l’art. 560, commi terzo e quarto c.p.c., il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, ovvero (al più tardi) quando provvede all'aggiudicazione dell'immobile.

Il provvedimento di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione e per la sua attuazione il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari.

Come si vede da questa norma, il Giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile al più tardi nel momento in cui aggiudica l'immobile (cass. civ., sez. III, 3 aprile 2015, n. 6836), allo scopo di garantire all’aggiudicatario l’acquisto di un bene libero.

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