inexecutivis
pubblicato
11 aprile 2022
Osserviamo che in via generale non vi sono ostacoli di ordine normativo ad ammettere la possibilità che l’offerta di acquisto sia formulata da più soggetti, con previsione di una ripartizione tra essi del bene posto in vendita. La dottrina che si è occupata del tema non lo esclude, né del resto, ci pare di poter aggiungere, esistono interessi (delle parti o di rilievo pubblicistico) che ostano a questa conclusione.
È controversa, invece, la possibilità che il diritto venduto possa essere frazionato (con attribuzione per esempio, come nella domanda proposta, al soggetto A della nuda proprietà ed al soggetto B del diritto di usufrutto).
Trib. Milano, 30 aprile 2001 ha ritenuto (secondo noi correttamente) percorribile questa strada. L’argomento contrario rispetto a tale scelta riposa nel principio (risalente e mai contestato) per cui oggetto di trasferimento possono essere solo i diritti pignorati, ed il decreto di trasferimento non può costituire ex novo diritti di cui il debitore non era titolare, poiché ciò si risolverebbe un uno modo di trasferimento atipico della proprietà (e dei diritti reali).
L’ostacolo, tuttavia, non ci sembra insormontabile, ove si osservi che oggetto di trasferimento è comunque il diritto di proprietà, con la sola avvertenza che essa non viene acquistata per intero da un solo soggetto, ma da due, i quali divengono rispettivamente proprietari della nuda proprietà e dell’usufrutto.
In ogni caso, entrambi i soggetti devono risultare offerenti.