Per rispondere alla domanda formulata è necessario premettere che ai sensi dell’art. 2912 c.c. il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., il custode ha l’amministrazione e la gestione della cosa pignorata, e provvede ad esercitare le azioni necessarie per conseguirne la disponibilità.
Va poi aggiunto, in generale, che proprietà nuda e piena proprietà non sono due diritti diversi, ma è lo stesso diritto che nel caso di usufrutto è limitato dall’esistenza di un peso. Estinto il gravame, la riespansione del diritto si determina ipso jure senza la necessità di atti ad hoc.
Ne deriva che il consolidamento dell’usufrutto nel corso dell’esecuzione rende disponibile per la vendita forzata non soltanto la nuda proprietà ma anche il relativo potere di godimento (ponendosi al più un problema di rideterminazione del valore dell’immobile, ove sia stata stimata la sola nuda proprietà).
In questi termini si è espressa una parte della giurisprudenza. Cass. civ., sez. III, 22 luglio 1991, n. 8166 ha sottolineato come “l’estinzione dell’usufrutto, comportando il riespandersi del diritto del proprietario, prima compresso dalla concorrente incidenza del diritto dell’usufruttuario sullo stesso bene, implica che il diritto del proprietario sul bene, originariamente assoggettato ad espropriazione come diritto di nuda proprietà, vi resti soggetto come diritto di proprietà piena”, ricordando come la disposizione di cui all’art. 2814, secondo comma, c.c., secondo la quale l’ipoteca costituita sulla nuda proprietà si estende alla piena proprietà a seguito del consolidamento dell’usufrutto “non rappresentata se non l’enunciazione, in rapporto all’ipoteca, d’una regola generale sulla relazione tra diritto di proprietà e diritto d’usufrutto incidenti sul medesimo bene”.
Sulla scorta di questi dati possiamo rispondere alla domanda affermando che se durante l’usufrutto il diritto alla percezione dei frutti spetta all’usufruttuario ai sensi dell’art. 984 c.c., estinto questo diritto il proprietario-debitore della procedura esecutiva, non è più legittimato a richiedere i frutti, né potrà riscuoterli accettandone il pagamento, in quanto — in virtù del disposto degli artt. 2912 c.c, 65 e 560 c.p.c. — la legittimazione alla riscossione spetterà unicamente al custode, che, in quanto tale, provvede alla amministrazione e alla gestione dell’immobile sottoposto ad esecuzione.