Buonasera, vorrei sapere se il pignoramento di un chiosco per la vendita di giornali deve essere assoggettato alla disciplina del pignoramento mobiliare o immobiliare Grazie
Buonasera, vorrei sapere se il pignoramento di un chiosco per la vendita di giornali deve essere assoggettato alla disciplina del pignoramento mobiliare o immobiliare Grazie
Nel rispondere alla sua domanda riteniamo si debba partire dall’analisi dell’art. 812 c.c., secondo cui sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Da questa definizione si ricava che il codice fornisce una nozione ampia di immobile, ricomprendendovi tutto ciò che è “incorporato” al suolo, sia a carattere definitivo che precario, indipendentemente dalle modalità costruttive utilizzate.
In argomento per altro va ricordato che secondo Cass. civ., Sez. I, 20 luglio 1962, n. 1964 (mai superata) “A norma del primo comma dell’art 812 cod. civ, sono, tra l’altro, considerati immobili, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio. L’espressione legislativa, assai ampia e generica, “altre costruzioni” fa ritenere che essa sia stata usata per designare qualsiasi costruzione, a qualunque uso adibita, fatta con qualsiasi materiale. Non vale, pertanto, a negare ad un chiosco per la distribuzione di carburante il carattere di costruzione la circostanza che esso sia stato fabbricato, con una cabina di metallo e con vetri, i quali materiali, peraltro, sono oramai frequentemente usati, anche per la costruzione di veri e propri edifici; ne rileva, al predetto fine, che la costruzione non sia stata assoggettata all’imposta sui fabbricati, poiché l’imposizione tributaria relativa ad un bene non può valere a qualificarne la natura ad effetti diversi”.
Dunque, il pignoramento di un chiosco soggiace, a nostro avviso, alla disciplina del pignoramento immobiliare.