Notifica decreto di trasferimento all' aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 14 ottobre 2022
vittorio17 pubblicato 22 marzo 2022

Considerata la possibilità prevista dall' art. 46 comma 5 del testo unico dell' edilizia nonché dell' art. 40 comma 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - sanatoria straordinaria (condono) entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento (art.46 comma 6 TUE). Chiedo, non avendo ricevuto formale notifica del decreto trasferimento, nonostante abbia invece sottoscritto il verbale consegna delle chiavi, se a notificare il decreto al proprietario deve essere la cancelleria oppure il delegato alla vendita?

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mimmo pubblicato 23 marzo 2022

a me non lo hanno notificato, nemmeno tramite pec. Ho fatto un ispezione ipotecaria su me stesso per vedere se avessi immobili intestati e ho trovato l'intestazione dell'immobile con ddt. L'ispezione ipotecaria la esegui sul sito dell'agenzia delle entrate

vittorio17 pubblicato 24 marzo 2022

Però resta il problema per chi può usufruire del condono edilizio, in quanto l' apertura dei termini dello stesso presuppone la NOTIFICA del Decreto di Trasferimento per la decorazione dei 120 giorni (art. 46 comma 6 del TUE e 40 comma 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ).

inexecutivis pubblicato 25 marzo 2022

La risposta alla domanda formulata deve muovere dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa norma con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Il problema che questa norma pone è un problema di coordinamento.

Invero, nessuna norma del codice civile di procedura civile prevede che il decreto di trasferimento sia notificato all’aggiudicatario, sicché il problema diventa quello di comprendere se, in difetto di rituale notificazione, il termine prescritto dalla norma può ricorrere in qualche modo.

In argomento mancano precedenti specifici sul punto, e più in generale nella giurisprudenza di legittimità non si registra un indirizzo univoco in merito alla possibilità che la notificazione ammetta equipollenti.

Cass. Sez. 1 - , Ordinanza 25/10/2018 n. 27121 ha per esempio affermato, in tema di ricorso avverso gli atti del Tribunale fallimentare che “Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere”.

Anche cass. Sez.II, 19/09/2017, n. 21625 ha affermato che “Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l'art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, quali la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato”.

Al contrario, in tema di locazioni, Cass. Sez. III 26/10/2017, n. 25415 ha ritenuto che “La comunicazione al conduttore dell'intenzione del locatore di alienare l'immobile locato prescritta dall'art. 38 della l. n. 392 del 1978, cd."denuntiatio", deve essere compiuta con il procedimento tipico della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario ovvero attraverso modalità di comunicazione equipollenti, tali cioè da porre il conduttore in condizione di esercitare la prelazione e da far decorrere il relativo termine legale”.

Questi precedenti mostrano come in materia processuale la giurisprudenza non ammette equipollenti alla notificazione di provvedimenti giurisdizionali o di atti processuali, mentre invece sembra ammettere detta equipollenza con riferimento alla notifica di atti sostanziali non aventi valore processuale.

Se così è, siamo dell’avviso per cui il termine dei centoventi giorni prescritti al fine di instaurare il procedimento di sanatoria di eventuali irregolarità edilizie decorre, in difetto di notificazione, dalla data di piena conoscenza del decreto di trasferimento, piena conoscenza che tuttavia il comune avrà l’onere di dimostrare ove ritenga tardiva la l’istanza. 

matteomariazoccoli pubblicato 14 ottobre 2022

Buongiorno, vi leggo con molta attenzione. Su questo specifico tema vorrei chiedere un vostro parere: 

- Tizio ha acquistato nel 2001 immobile in asta pubblica, il CTU nella perizia di stima non rilevava nessun abuso o difformità di alcun genere; 

- Caio compra da Tizio nel 2002 l'immobile precedentemente oggetto della procedura esecutiva, con tanto di mutuo ipotecario e relativa perizia di stima prodotta per l'istituto di credito da tecnico professioniIsta, che non rileva alcun abuso, tant'è che viene concesso il mutuo ipotecario a Caio

- Oggi nel 2022 Caio intende vendere l'immobile e da incarico ad un tecnico di fiducia di reperire tutti i documenti relativi presso gli uffici comunali relativi all'aspetto urbanistico/catastale dello stesso con una certosina attenzione alla liceità completa del bene, per una questione di buon senso del venditore, prima di metterlo sul mercato. A seguito di un accesso agli atti emerge che l'immobile in oggetto ha delle rilevanti difformità rispetto al titolo assentito, difformità che non sono state rilevate né in seno alla procedura né successivamente dal perito della banca che ha concesso il mutuo, pertanto ad oggi completamente sconosciute. 

Atteso che le ragioni del credito sono del 1983 e quindi precedenti alla data del primo condono, potrebbe secondo voi l'attuale proprietario sfruttare la sanabilità del bene riservata, dall'art. 46 c.5 del testo unico per l'edilizia,  all'acquirente ? 

premetto che il decreto di trasferimento del 2001 non è stato mai notificato all'allora acquirente Tizio

 

Sarei curioso di capire se, essendoci stata oggi la conoscibilità dell'abuso con l'accesso agli atti del tecnico incaricato della ricostruzione documentale, quale potrebbero essere i rimedi per l'attuale proprietario inteso che col condono potrebbe sanare la posizione e che la volumetria è certamente presente nel titolo fermo restando una diversa destinazione (casa del custode) 

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