Notifica all'occupante dell'ordine di liberazione

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  • Ultimo messaggio 04 maggio 2017
antomata pubblicato 02 maggio 2017

Buonasera,

il GE ha emesso ordine di liberazione dell'immobile attualmente occupato dal un terzo sine titulo.

Il Ge inoltre mi indica di effettuare un nuovo sopralluogo per accertare nuovamente chi occupa l'immobile. Ho già fissato la data per il sopralluogo

il mio quesito è il seguente: dopo avere estratto copia autentica dell'ordine di liberazione in cancelleria, come provvedo alla notifica dell'ordine di liberazione all'occupante? Sempre e solo per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario? 

Qualora questi non mi apra la porta al giorno stabilito, devo redigere precetto (non sono avvocato) e allegare ordine di liberazione e notificare con Ufficiale Giudiziario?

grazie

 

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inexecutivis pubblicato 04 maggio 2017

Per rispondere alla sua prima domanda dobbiamo partire dalla previsione dall’art. 560, comma terzo, , c.p.c., nel teso novellato dal  Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119, il quale sul punto ha recepito le sollecitazioni di dottrina e giurisprudenza.

In particolare, il comma 3 dell’art. 560 dispone che Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento”.

 

La norma, nel prescrivere che il dies a quo per opporsi all’ordine di liberazione decorre, per il terzo, dalla notificazione dell’ordine di liberazione, non incide sulla disciplina attraverso cui detta notificazione si attua, per cui valgono le regole generali: alla notificazione provvederà (su richiesta del custode) l’ufficiale giudiziario.

 

Il secondo quesito trova risposta, a nostro avviso, nel successivo comma 4 dell’art. 560, il quale prevede che “Il provvedimento [cioè l’ordine di liberazione] è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Da questa espressione si ricava in modo inequivocabile il dato per cui:

1.      l’esecuzione dell’ordine di liberazione non da luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio;

2.      esso è attuato direttamente dal custode (il quale, non dovendo introdurre una esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss non avrà la necessità di munirsi del ministero di un avvocato);

3.     sarà il Giudice dell'esecuzione immobiliare a disciplinare le modalità di esecuzione dell’ordine di liberazione.

4    la procedura si svolge senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario (che interviene solo per la notifica dell’ordine di liberazione al terzo).

Questi elementi consentono di rispondere alla seconda domanda osservando che:

- Non è necessario che l’ordine di esecuzione sia munito di formula esecutiva;

- non è necessario procedere alla notifica del precetto.

Se pertanto il giorno stabilito il terzo non apre, il custode potrà chiedere al Giudice di essere autorizzato ad avvalersi della forza pubblica, e procedere comunque.

Insomma, lo spirito della riforma è stato quello di semplificare la procedura (eliminando il ricorso agli artt. 605 e ss c.p.c.) e soprattutto di ricondurla nell’ambito dell’esecuzione immobiliari, affidandone la direzione al Giudice di questa e la esecuzione al custode.

A questo fine è opportuno che, nel curare l’esecuzione dell’ordine di liberazione, il custode rappresenti all’occupante che il bene dovrà essere inevitabilmente liberato, avendo premura di assicurarsi, per quanto possibile, un rilascio “spontaneo” dello stesso.

 

Dunque, dopo aver notificato l’ordine di liberazione, è bene che il custode precisi all’occupante che il termine in esso indicato è termine ultimo, e che a quella data ove l’immobile non dovesse risultare libero si procederà con l’ausilio della forza pubblica. In tal senso, se il custode si rende conto che le circostanze lo richiedono, ove il provvedimento del Giudice non lo abbia già preventivamente autorizzato ad avvalersene, provvederà a formularne apposita richiesta al Giudice dell’esecuzione, ottenuto la quale ne darà sollecita comunicazione alla forza pubblica incaricata, invitandola ad eseguire, prima del giorno ultimo previsto, uno o più accessi informali volti a sollecitare l’occupante al rilascio spontaneo.

inexecutivis pubblicato 04 maggio 2017

 Per rispondere alla sua prima domanda dobbiamo partire dalla previsione dall’art. 560, comma terzo, , c.p.c., nel teso novellato dal  Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119, il quale sul punto ha recepito le sollecitazioni di dottrina e giurisprudenza.

In particolare, il comma 3 dell’art. 560 dispone che Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento”.

 

La norma, nel prescrivere che il dies a quo per opporsi all’ordine di liberazione decorre, per il terzo, dalla notificazione dell’ordine di liberazione, non incide sulla disciplina attraverso cui detta notificazione si attua, per cui valgono le regole generali: alla notificazione provvederà (su richiesta del custode) l’ufficiale giudiziario.

 

Il secondo quesito trova risposta, a nostro avviso, nel successivo comma 4 dell’art. 560, il quale prevede che “Il provvedimento [cioè l’ordine di liberazione] è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Da questa espressione si ricava in modo inequivocabile il dato per cui:

1.      l’esecuzione dell’ordine di liberazione non da luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio;

2.      esso è attuato direttamente dal custode (il quale, non dovendo introdurre una esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss non avrà la necessità di munirsi del ministero di un avvocato);

3.     sarà il Giudice dell'esecuzione immobiliare a disciplinare le modalità di esecuzione dell’ordine di liberazione.

4    la procedura si svolge senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario (che interviene solo per la notifica dell’ordine di liberazione al terzo).

Questi elementi consentono di rispondere alla seconda domanda osservando che:

- Non è necessario che l’ordine di esecuzione sia munito di formula esecutiva;

- non è necessario procedere alla notifica del precetto.

Se pertanto il giorno stabilito il terzo non apre, il custode potrà chiedere al Giudice di essere autorizzato ad avvalersi della forza pubblica, e procedere comunque.

Insomma, lo spirito della riforma è stato quello di semplificare la procedura (eliminando il ricorso agli artt. 605 e ss c.p.c.) e soprattutto di ricondurla nell’ambito dell’esecuzione immobiliari, affidandone la direzione al Giudice di questa e la esecuzione al custode.

A questo fine è opportuno che, nel curare l’esecuzione dell’ordine di liberazione, il custode rappresenti all’occupante che il bene dovrà essere inevitabilmente liberato, avendo premura di assicurarsi, per quanto possibile, un rilascio “spontaneo” dello stesso.

Dunque, dopo aver notificato l’ordine di liberazione, è bene che il custode precisi all’occupante che il termine in esso indicato è termine ultimo, e che a quella data ove l’immobile non dovesse risultare libero si procederà con l’ausilio della forza pubblica. In tal senso, se il custode si rende conto che le circostanze lo richiedono, ove il provvedimento del Giudice non lo abbia già preventivamente autorizzato ad avvalersene, provvederà a formularne apposita richiesta al Giudice dell’esecuzione, ottenuto la quale ne darà sollecita comunicazione alla forza pubblica incaricata, invitandola ad eseguire, prima del giorno ultimo previsto, uno o più accessi informali volti a sollecitare l’occupante al rilascio spontaneo.

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