nomina del commissario nella procedura di una società cooperativa prima del decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 23 giugno 2022
marcor pubblicato 03 giugno 2022

Buongiorno,

volevo sottoporre il mio caso:

a Dicembre ho vinto un'asta senza incanto in una procedura di vendita di un immobile di una società cooperativa, dopo solleciti da parte mia il curatore mi ha inviato i conteggi per il saldo della somma comprensiva delle varie spese, pagamento effettuato con assegno circolare a Marzo; sollecitando il decreto di trasferimento del giudice il curatore mi ha comunicato telefonicamente che essendo intervenuto un ricorso ad Aprile ed è stato accolto con nomina di un commissario, tutta la procedura e l'incarico è stato a lui trasferito.

Ora volevo capire se col pagamento ha acquisito il diritto di proprietà dell'immobile oppure no, chi deve firmare eventualmente il decreto di trasferimento, chi fine hanno fatto i miei soldi visto che l'assegno è stato incassato e sopratutto nessuno ad oggi mi ha formalmente comunicato qualcosa...

Help!

Grazie

inexecutivis pubblicato 23 giugno 2022

Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730, e Cass. 30/06/2014, n. 14765 hanno affermato che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso.

Il nostro suggerimento è dunque quello di inoltrare formale diffida, avendo lei il diritto ad ottenere immediatamente il decreto di trasferimento.

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